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Ripristino capitale sociale, le osservazioni della Corte dei Conti

La Corte Conti Toscana, con deliberazione n. 27/2023 è intervenuta, ai sensi art. 5 comma 3 e comma 4 Dlgs 175/2016 e smi, in materia di ripristino del capitale sociale previo azzeramento dello stesso.

La Sezione richiama l’attenzione sulla circostanza che le operazioni di ricapitalizzazione per coprire le perdite strutturali, suscettibili di minacciare la continuità aziendale, da un lato, potrebbero impattare negativamente sui bilanci pubblici compromettendone la sana gestione finanziaria; dall’altro lato, potrebbero confliggere con le disposizioni dei Trattati europei (art. 106 TFUE), le quali vietano che soggetti che operano nel mercato comune beneficino di diritti speciali o esclusivi, o comunque di privilegi in grado di alterare la concorrenza “nel mercato” (cfr. ex plurimis Sezione delle Autonomie, deliberazione n. 15/SEZAUT/2021/FRG; Sezione regionale di controllo per la Lombardia, deliberazione n. 96/2014/PAR).

In questa prospettiva, l’introduzione del divieto di soccorso finanziario ha imposto l’abbandono della logica del cd. “salvataggio a tutti costi” della società a partecipazione pubblica, attesa la necessità di conformare l’andamento societario a canoni di efficiente gestione delle partecipazioni, tutela del mercato e della concorrenza e, specialmente dall’entrata in vigore del d.lgs. n. 175/2016, razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica (cfr. ex plurimis Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).

In proposito, la magistratura contabile ha altresì evidenziato che la scelta discrezionale dell’amministrazione socia di mantenere in vita la società che abbia subito perdite tali da fare scendere il capitale al di sotto dei limiti legali deve dar conto delle ragioni per le quali l’Ente non si sia limitato a prendere atto dello scioglimento della stessa ex art. 2484 c.c., ma si sia fatto carico di un ulteriore onere finanziario per ricapitalizzarla; in questa prospettiva e sempre in via generale, la Sezione rammenta che eventuali decisioni amministrative in tal senso richiedono un’analitica motivazione, imponendo un adeguato approfondimento istruttorio da parte del socio pubblico (cfr.ex multis, Sezione regionale di controllo per il Lazio deliberazione n. 76/2022/PAR; Sezione regionale di controllo per il Veneto, deliberazione n. 18/2021/PAR; Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 24/2017/PAR).