← Indietro

Ripiano disavanzo azienda speciale

La Corte dei Conti Campania ha risposto, con delibera 25/2021, ad un Comune che ha chiesto se il disavanzo di un’azienda speciale può essere ripianato ove lo stesso sia emerso in un esercizio finanziario per effetto di perdite occulte nei precedenti esercizi, che hanno dissimulato il mancato rispetto del pareggio di bilancio effettivo. Allo stesso tempo, il Comune ha chiesto di sapere se la titolarità della farmacia, intestata all’azienda speciale, in caso di liquidazione, possa concorrere nella massa attiva della liquidazione, ove l’azienda speciale non possa ricevere il soccorso finanziario del comune.

Preliminarmente, il Collegio ritiene che il primo quesito de quo possa essere incluso nella materia “contabilità pubblica” ex lege n. 131/2003, alla luce del concetto così elaborato, in quanto verte sui limiti alla riconoscibilità di debiti fuori bilancio. Non altrettanto il secondo, in quanto il regime di circolazione e proprietario delle farmacie è un aspetto di diritto sostanziale che non riguarda la contabilità in senso stretto.

Nel merito, le condizioni di riparabilità del debito di un’azienda speciale (l’art. 194 lett. b) TUEL), sono state ampiamente esaminate nel parere della Sezione Campania n. 162/2018/PAR al quale si fa rinvio. L’art. 194, lett. b) TUEL non è una norma che disciplina l’accollo di un debito dell’azienda speciale verso singoli o più creditori dell’azienda speciale, ma una regola per il rifinanziamento di un’azienda speciale che nella sua attività ha registrato un disavanzo. La norma stabilisce quindi i presupposti per un finanziamento straordinario nei confronti di un ente strumentale, pur in presenza di un originario capitale di dotazione e di eventuali finanziamenti ordinari, erogati dall’ente dominus in base a statuto, convenzione, atto costitutivo.

Le condizioni previsti dalla legge sono tre: i) il rispetto dei limiti e degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, ii) che il disavanzo derivi da fatti di gestione iii) che sia stato rispettato l'obbligo di pareggio del bilancio di cui all'articolo 114 TUEL. Mentre il primo limite è in sostanza una norma di rinvio ad atti amministrativi e/o convenzionali attraverso cui l’ente locale (auto) vincola le successive scelte amministrative, il secondo ed il terzo sono stabiliti direttamente dalla legge e non possono essere ben compresi senza procedere ad una lettura combinata degli stessi: il concetto di “pareggio”, infatti, si chiarisce solo se messo in relazione con quello di “disavanzo” e di “fatto di gestione”. La lettura di tali termini, inoltre, va arricchito del materiale normativo fornito da altre leggi e regolamenti (D.lgs. n. 18/2011 e D.P.R. n. 902/1986), anche di derivazione comunitaria e costituzionale (art. 97, comma 1 Cost., Direttiva 2011/85 /UE e art. 30 L n. 161/2014).