Ripetuti affidamenti diretti sotto soglia in somma urgenza, il danno non è di per sé intrinseco
La Corte dei Conti Campania Sezione giurisdizionale, con sentenza n. 23/2025 ha affrontato il caso di possibile danno all’ente – da imputare al Dirigente ufficio tecnico e al Sindaco – per ripetuti affidamenti diretti.
Il pregiudizio economico subito dal Comunei, oggetto della ridetta richiesta risarcitoria, sarebbe derivato dall’adozione nel periodo 2018/2020, di n. 13 determine dell’Ufficio Lavori Pubblici, elencate e descritte in apposita tabella contenuta nell’atto di citazione, caratterizzate da evidente violazione della procedura legislativa contemplata per il ricorso ai lavori di somma urgenza secondo le previsioni dell’art. 163 del d.lgs. 50/2016 (cd. Codice dei contratti pubblici). Di tali reiterati illeciti affidamenti di lavori, la Procura riceveva segnalazione ex art. 52 C.G.C. con nota prot. Cdc n. 4392 del 17/3/2022 dell’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), che all’esito dell’osservazione delle modalità seguite negli affidamenti in parola, aveva rilevato una serie di criticità, delle quali dava ampia descrizione nella relazione conclusiva.
Per tutti gli affidamenti indicati dal requirente, in particolare, risulterebbero macroscopicamente disattese le disposizioni dell’art. 163 Codice dei contratti pubblici, sia per quanto attiene ai presupposti per l’attivazione della procedura di somma urgenza, che per ciò che riguarda l’applicazione della procedura stessa; inoltre, per gli stessi non risulterebbe osservata la procedura per la copertura della spesa prevista all'art. 191, comma 3, TUEL, né sarebbero mai stati adottati provvedimenti di riconoscimento della legittimità del debito fuori bilancio relativo agli importi degli interventi di somma urgenza da parte del Consiglio comunale. Emergeva, altresì, il mancato rispetto del criterio di rotazione degli incarichi di cui all'art. 36 del d.lgs. 50/2016, sussistendo una sequenza di affidamenti diretti e somme urgenze agli stessi operatori, senza che la scelta del riaffido fosse adeguatamente motivata.
Il deducente ha contestato la sussistenza del danno da lesione della concorrenza, in quanto tutti gli affidamenti di somma urgenza per cui è causa hanno avuto ad oggetto lavori di importo inferiore ad € 40.000,00, di talché deve considerarsi che gli stessi, viste le disposizioni contenute nell’art. 36 del d.lgs n. 50/2016, avrebbero potuto essere oggetto di affidamento diretto, sottraendosi così all’aggiudicazione a seguito di gara e di ribassi secondo le rituali procedure del confronto concorrenziale tra più operatori.
Tuttavia, analizzando la descrizione della condotta illecita operata dal requirente quale causa della lesione alla concorrenza, il Collegio reputa di non poter aderire alla prospettazione articolata nell’atto introduttivo del giudizio, nel senso che risulta sfornita di prova anche la contestazione riguardante il danno da lesione della concorrenza mossa in via puramente induttiva e senza alcun concreto riscontro che tenesse presente anche la condizione di insularità in cui si doveva operare