Rinvio rendiconto e bilancio, gli enti locali autorizzati
L’art. 52 del DL 73/2021 “Sostegni bis” dispone che per gli enti locali che hanno incassato le anticipazioni di liquidità di cui al decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64, e successivi rifinanziamenti e' differito al 31 luglio 2021: a) il termine per la deliberazione del rendiconto di gestione relativo all'esercizio 2020 di cui all'articolo 227, comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021-2023 di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Fino a tale data e' autorizzato l'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del citato decreto legislativo n. 267 del 2000.
Dunque soltanto gli enti locali che sono alle prese con gli effetti della sentenza Corte Costituzionale 80/2021, che ha dichiarato illegittimo l’art. 39 ter del DL 162/2019 in materia di anticipazione di liquidità, sono autorizzati ad approvare il bilancio di previsione 2021/2023 e il rendiconto 2020 entro il 31 luglio 2021.
Per fare ulteriore chiarezza, il Ministero dell’Interno ha pubblicato una CIRCOLARE in cui è possibile individuare un indirizzo internet da cui scaricare l’elenco degli enti locali ammessi al rinvio.