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Rinvio della Corte sul perimetro applicativo del nuovo art. 5 TUSP

A seguito del recente ampliamento dei controlli affidati alla Corte dei Conti ai sensi della normativa di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del D.lgs. 175/2016, la Sezione Toscana, con deliberazione n. 196/2022/QMIG, ha analizzato un quesito postogli da un Ente locale in merito al perimetro applicativo della citata norma, ove viene richiesto se debbano essere oggetto dei rafforzati oneri di controllo del Collegio anche gli atti deliberativi approvati in ambito di:

  • trasformazione da società per azioni in società consortile per azioni;
  • sottoscrizione dell’aumento di capitale riservato ad un ente pubblico già socio, mediante conferimenti in natura di partecipazioni societarie;
  • fusione per incorporazione sia con riguardo alle amministrazioni socie della società incorporante sia con riguardo a quelle delle società incorporate.”

In merito è utile ricordare come “la novella normativa enuncia espressamente le tipologie di atti deliberativi che devono essere trasmessi all’esame della Corte dei conti, ossia quelli aventi ad oggetto le ipotesi di “costituzione di una società a partecipazione pubblica”, incluse le realtà miste pubblico-privato ex art. 17 T.U.S.P., e di “acquisto di partecipazioni, anche indirette”, laddove per “partecipazione” deve intendersi “la titolarità di rapporti comportanti la qualità di socio in società o la titolarità di strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi” ai sensi della definizione fornita dall’art. 2, lett. f), T.U.S.P.”.

Tuttavia vi possono essere, nel corso della vita della società, “ulteriori vicende in cui si assiste a modifiche rilevanti della società partecipata” che, “pur non configurandosi formalmente alla stregua di atti costitutivi o di acquisto di partecipazioni, possono determinare effetti sostanzialmente non dissimili sulla partecipazione dell’amministrazione socia.”. In quest’ultimo insieme sono ricompresi gli atti per cui l’Amministrazione ha posto quesito al Collegio.

Nel corso dell’analisi sul caso concreto la Corte ha sottolineato che l’ambito oggettivo di applicazione della normativa di cui all’art. 5, commi 3 e 4, del TUSP, può essere suddivisa in due diversi orientamenti:

- Un “approccio interpretativo più strettamente aderente al dato testuale”, il quale circoscrive l’onere di controllo ai “due momenti tipici (la costituzione o l’acquisto di partecipazioni) in cui l’amministrazione pubblica entra per la prima volta in relazione con una realtà societaria – sia essa nuova o già esistente – assumendo la qualifica di socio”. Tale interpretazione “ha il pregio di delineare in maniera univoca e chiara l’ambito oggettivo di applicazione della nuova funzione intestata alla Corte dei conti dall’art. 5 T.U.S.P.” senza tuttavia “sottrarre integralmente al controllo di quest’ultima le operazioni societarie approvate dall’ente nella sua veste di socio”, come, ad esempio, le operazioni di cui agli artt. 7 e 8; “Le stesse, infatti, verrebbero prese in esame nelle varie tipologie di controllo successivo esercitate dalla Corte dei conti, che pure vengono ad intersecare il fenomeno delle partecipazioni societarie”.

- Un “approccio fondato sull’esame delle singole operazioni societarie”, per cui “il legislatore non avrebbe limitato l’esame della Corte dei conti ai soli atti che comportano l’adesione iniziale di un’amministrazione ad una società, ma ne avrebbe inteso estendere i confini anche a tutti gli atti che dispongono operazioni societarie (straordinarie e non) dalle quali possano conseguire, non solo sulle società interessate, ma anche sulle partecipazioni detenute dalle amministrazioni socie, effetti simili a quelli di costituzione di una società o di acquisizione di partecipazioni in una nuova realtà societaria.”. In tal senso risulterebbe necessario “un esame sostanziale delle singole operazioni societarie di volta in volta approvate, al fine di stabilire se le stesse debbano essere sottoposte al vaglio preventivo della Corte dei conti valorizzandone i tratti di similitudine con le fattispecie esplicitamente richiamate dal legislatore”.

Constatando i dubbi interpretativi sopra esposti, il Collegio ha rimesso al Presidente della Corte dei Conti la valutazione in merito “l’opportunità di deferire alle Sezioni Riunite in sede di controllo”, al fine di dare riscontro al quesito pervenuto dall’Amministrazione richiedente in quanto di “particolare rilevanza” ed utile al fine di evitare “il rischio di contrasti interpretativi, che portino ad affrontare operazioni simili in modo difforme da parte delle Sezioni di controllo investite delle stesse, agevolando peraltro l’uniformità dei comportamenti delle amministrazioni interessate”.