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Rinuncia alla progressione tra aree

Aran ha espresso il seguente orientamento (CFL 268), in materia di sistema di classificazione

DOMANDA

Un dipendente transitato all’Area superiore per effetto di progressione ex art. 13, comma 6 del CCNL del 16 novembre 2022, dopo la firma del nuovo contratto individuale di lavoro, presenta la richiesta di rinuncia alla progressione chiedendo, contestualmente, il ripristino del precedente inquadramento in Area inferiore di appartenenza. Quale disciplina contrattuale può trovare applicazione alla descritta fattispecie?

RISPOSTA

Si ritiene che la questione posta possa essere correttamente inquadrata richiamando la disciplina contrattuale prevista in materia di periodo di prova. Ai sensi dell’art. 25, comma 2, secondo periodo del CCNL del 16 novembre 2022 “sono esonerati dal periodo di prova, con il consenso degli stessi, i dipendenti che risultino vincitori di procedure selettive per la progressione tra le aree riservate al personale di ruolo, presso la medesima amministrazione, ai sensi dell’art. 22, comma 15, del D. Lgs. n. 75/2017 e art. 52, comma 1 bis del D.Lgs 165/2001” .Nei casi ove abbia trovato applicazione la richiamata previsione contrattuale (esonero del periodo di prova con consenso esplicito del personale cui sia stata attribuita una progressione verticale), il personale interessato, in quanto non soggetto al periodo di prova, non può avvalersi della speciale tutela prevista dal comma 10 del medesimo istituto giuridico, che, come noto, durante il periodo di prova dà ”diritto alla conservazione del posto, senza retribuzione, presso l’ente di provenienza per un arco temporale pari alla durata del periodo di prova formalmente prevista dalle disposizioni contrattuali applicate nell’amministrazione di destinazione”. In queste fattispecie, pertanto, lo stesso personale potrebbe avvalersi dell’istituto della Ricostituzione del rapporto di lavoro disciplinata dall’art. 26 del CCNL del 16.11.2022. Ove, diversamente, il dipendente sia stato regolarmente sottoposto a periodo di prova (poiché lo stesso non ha prestato consenso all’esonero del richiamato periodo) nell’arco temporale di perfezionamento dello stesso potrà avvalersi della tutela di cui all’art. 25, comma 10 della richiamata disciplina.