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Rinnovo dell'aspettativa

Il Dipartimento Funzione Pubblica ha risposto con parere n. 404/2022 a quesito sull’applicazione dell’aspettativa prevista dall’art. 18 della legge n. 183 del 2010.

Poichè la norma nel testo modificato dall’art. 4, comma 2, della legge n. 56 del 2019 dispone che i dipendenti pubblici possono essere collocati in aspettativa, senza assegni e senza decorrenza dell'anzianità di servizio, per un periodo massimo di dodici mesi e rinnovabile per una sola volta, anche per avviare attività professionali e imprenditoriali, è stato chiesto di chiarire se il periodo massimo di 12 mesi possa essere rinnovato per ulteriori 12 mesi oppure se sia da intendere quale limite al cui interno considerare la possibilità di un unico rinnovo.

Il Dipartimento Funzione Pubblica ritiene che il tenore letterale della norma nel testo modificato e l’inserimento delle parole e rinnovabile per una sola volta, dopo il riferimento alla durata del periodo massimo di dodici mesi, inducono a ritenere che il rinnovo sia da riferire alla durata massima della aspettativa inizialmente prevista in 12 mesi e che pertanto - ove concesso - sia possibile aggiungere un ulteriore periodo di 12 mesi, pervenendo in tal modo ad una durata massima dell’aspettativa in questione di 24 mesi di fruizione.