Rinnovo contratto Funzioni locali, adeguare lo stanziamento_rettifica
L'aumento degli oneri di personale a seguito del nuovo CCNL Funzioni locali 2019-2022, che nei prossimi giorni dovrebbe essere operativo, dopo il vaglio Corte dei Conti, richiede un immediato adeguamento degli stanziamenti della spesa di personale, sia sul 2022 sia sulle annualità successive,, mediante applicazione della quota accantonata presente nel risultato di amministrazione 2021.
L'adeguamento dello stanziamento deve essere fatto, in particolare per gli enti locali che non approveranno il bilancio entro il 31 dicembre 2022, anche sull'annualità 2023 del bilancio 2022-2024, oltre chè, a scorrimento sull'annualità 2023-2024-2025.
La fonte di finanziamento 2023 sarà data dalle entrate correnti di competenza 2023 e dall'avanzo presunto accantonato (solo in caso di tardivo riconoscimento degli arretrati - che dovrebbero essere corrisposti entro 30 giorni dalla stipula del CCNL, ai sensi art. 2 comma 3 CCNL stesso) , in quanto già disponibile nel rendiconto 2021 e non ancora applicato finora.
Gli enti locali che hanno chiuso il rendiconto 2021 in disavanzo, tuttavia non potranno applicare l'intera quota di accantonamento a fondo oneri futuri per rinnovo contratti di lavoro, a causa dell'effetto dell'art. 1 commi 897 e 898 Legge 145/2018. In questo caso, occorre necessariamente rimpinguare lo stanziamento spese di personale attraverso risorse di competenza.