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Rinnovo concessioni mercati: imposta di bollo anche senza istanza di parte

Il quadro normativo statale e regionale volto a semplificare e ridurre gli oneri amministrativi a carico degli operatori economici per il rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio del commercio su aree pubbliche aventi scadenza entro il 31 dicembre 2020, che sono prorogate di ulteriori dodici mesi (art. 181 c. 4 bis D.L. 34/2020) non comporta modifiche alla disciplina fiscale dell'imposta di bollo che, quindi, torna applicabile conformemente a quanto previsto per i provvedimenti di concessione di posteggio già esistenti (e rinnovati mediante una procedura che, nel caso sottoposto ad interpello, prevedeva una istruttoria automatica da parte del Comune senza richiesta di parte ex punto 4 dell'Allegato A al Decreto del MISE del 25 novembre 2020).

In effetti, precisa l'Agenzia nella Risposta n. 573/2021, anche il provvedimento di rinnovo si collega ad un'istanza, che seppur non presentata nuovamente, è stata comunque a suo tempo richiesta alla parte interessata. In altri termini, conclude che "pur in assenza di un'ulteriore istanza per il rinnovo della concessione, il provvedimento di rinnovo conseguente all'indicato procedimento iniziato d'ufficio trae origine necessariamente da un'istanza/richiesta di parte. Per le suesposte considerazioni, pertanto, considerato che il Comune istante provvede ad emettere un'ulteriore provvedimento di rinnovo delle concessioni di posteggio per l'esercizio delle attività di commercio su aree pubbliche, autonomo rispetto a quello precedente, si ritiene che lo stesso sia soggetto all'imposta di bollo ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della tariffa, allegata al d.P.R. n. 642 del 1972."