Rinegoziazione mutui, la decisione è della Giunta
Il DL 198/2022 “Milleproroghe” convertito in Legge n. 14/2023 dispone che “In considerazione delle difficoltà determinate dall'attuale emergenza dovuta all'aumento dei costi energetici, nell'anno 2023, gli enti locali possono effettuare operazioni di rinegoziazione o sospensione della quota capitale di mutui e di altre forme di prestito contratti con le banche, gli intermediari finanziari e la Cassa depositi e prestiti Spa, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, mediante deliberazione dell'organo esecutivo, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione”.
Ci si chiede quale sia l’ordine delle delibere, fermo restando lo stretto collegamento tra i due atti di Giunta e di Consiglio.
E’ chiaro che la decisione di addivenire alla rinegoziazione dei mutui, seguendo le indicazioni della Cassa depositi e prestiti, che ha pubblicato specifica Circolare, è della Giunta. Come è altrettanto chiaro che per poter beneficiare della norma, ovvero utilizzare le economie conseguenti la rinegoziazione in parte corrente per il caro energia occorre variazione di bilancio di Consiglio. Quindi: prima la Giunta delibera il ricorso alla procedura di rinegoziazione; poi il Consiglio varia il bilancio.
Se il Comune non ha ancora approvato il bilancio 2023/2025, occorrerà imposterà lo schema del bilancio stesso in modo conseguente la decisione della Giunta.