Rimozione e verifica rifiuti: IVA al 22 senza progetto di bonifica
Le attività di pulizia di aree da rifiuti abbandonati e la verifica della presenza di rifiuti interrati nell’ambito di un “Piano di Caratterizzazione Ambientale”, sospeso proprio per la rimozione e caratterizzazione degli stessi, non può usufruire dell’aliquota agevolata al 10% prevista per la realizzazione di opere di urbanizzazione tra cui sono state ricomprese “le opere, le costruzioni e gli impianti destinati (...) alla bonifica di aree inquinate”. Come più volte chiarito dall’Agenzia delle entrate, infatti, la disposizione si rende applicabile alla presenza di un progetto di bonifica, al quale, nel caso di specie, non può essere equiparata la progettazione esecutiva dell'intervento effettuata da un Raggruppamento temporaneo professionisti (RTP), validata ai sensi dell'articolo 26, comma 8 del D.lgs. n. 50 del 2016 (nel quale l’attività di rimozione era stata qualificata con IVA al 10%), dal quale discenderanno poi una serie di valutazioni che rendono eventuale l’attività di bonifica.
Chiarisce la Risposta n. 234/2024: “In altri termini, soltanto qualora, come previsto dal riportato comma 7 dell'articolo 242 del D. lgs n. 152 del 2006, gli esiti della procedura dell'analisi del rischio diano atto che la concentrazione dei contaminanti presenti sia superiore ai valori di concentrazione soglia rischio (CSR), la Regione potrà provvedere ad approvare, previa convocazione di apposita conferenza di servizi, il progetto di bonifica avente ad oggetto gli interventi di bonifica o di messa in sicurezza operativa o permanente e, ove necessario, le ulteriori misure di riparazione e di ripristino ambientale, al fine di minimizzare e ricondurre ad accettabilità il rischio derivante dallo stato di contaminazione presente nel sito. Nel caso in esame, considerato cha allo stato non risulta alcun progetto approvato dalla Regione che regolamenti l'attività di bonifica, peraltro soltanto eventuale in quanto condizionata dalla previa verifica dello stato della qualità del suolo in esito alla realizzazione della attività di rimozione dei rifiuti, si ritiene che non possa trovare applicazione, in relazione all'attività di rimozione dei rifiuti, l'aliquota Iva nella misura del 10 per cento, prevista ai sensi dal combinato disposto di cui ai numeri 127quinquies e 127septies della Tabella A, parte III, allegata al DPR n. 633 del 1972”.