Rimborso spese legali agli amministratori
La Corte dei Conti Lombardia ha risposto con delibera 62/2022 ad una richiesta di parere in materia di rimborsabilità agli amministratori delle spese legali, articolata in due quesiti: a) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, l’assenza, nei bilanci precedenti dell’Ente, di una analoga spesa con riferimento all’inciso "Il rimborso delle spese legali per gli amministratori locali è ammissibile, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica", di cui all'art. 86, c. 5, del D.Lgs. n. 267/2000; b) se è condizione ostativa, al riconoscimento del rimborso, la mancata adozione da parte dell’Ente di un regolamento per "garantire l'imparzialità dell'azione amministrativa", ex art. 12, della L. n. 241/1990.
La Sezione ha deliberato quanto segue: a) la dizione normativa “senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica” non preclude la spesa “nuova” in quanto non precedentemente sostenuta o “maggiore” rispetto alla precedente previsione; b) la mancanza di un apposito regolamento non esclude il rimborso delle spese legali degli amministratori, pur nel rispetto, dei principi generali di rango costituzionale che devono guidare “l’agire amministrativo”.