Rimborso spese domestiche ai dipendenti senza sottoscrizione autenticata
L'Agenzia delle Entrate nella Risposta n. 17/2025 ha fornito chiarimenti importanti riguardo le formalità necessarie per il rilascio della dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai fini del rimborso delle spese domestiche sostenute dai lavoratori dipendenti, come previsto dall'art. 51, comma 3, del TUIR.
Secondo quanto stabilito dalla Legge di bilancio 2024 (Legge n. 213/2023), per il periodo d'imposta 2024, non concorrono a formare il reddito del lavoratore dipendente, entro il limite di 1.000 euro (elevato a 2.000 euro per i dipendenti con figli), le somme erogate o rimborsate dai datori di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, affitto della prima casa o interessi sul mutuo della prima casa.
La Circolare n. 5/E del 07.03.2024 dell'Agenzia delle Entrate ha precisato che, in alternativa alla documentazione giustificativa delle spese, il datore di lavoro può acquisire una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà resa ai sensi dell'art.47 del d.P.R. n. 445/2000.
Tuttavia, non è necessaria l'autenticazione della sottoscrizione della dichiarazione, purché questa sia accompagnata da una copia del documento di identità del sottoscrittore.
L'Agenzia delle Entrate ha confermato che la dichiarazione sostitutiva, destinata alla pubblica amministrazione per i controlli di veridicità, può essere acquisita dal datore di lavoro con la sola sottoscrizione in originale e la copia del documento di identità, senza necessità di autenticazione.
Questa semplificazione mira a facilitare il processo di rimborso delle spese domestiche, garantendo al contempo la veridicità delle dichiarazioni rese dai dipendenti.