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Rimborso IVA split a firma congiunta, ma rispunta la compensazione

L'Agenzia nella Risposta n. 424/2021 interviene nuovamente in tema di recupero della maggiore IVA split versata da parte degli enti locali, specificando le modalità con le quali presentare istanza di rimborso all'Agenzia delle entrate.

La nota, peraltro, confermando le precedenti Risposte date sul tema, smentisce - o quanto meno non considera - quando precisato dalla Risoluzione n. 21/E/2020 (si veda news) - sulla non compensabilità dai versamenti successivi della maggiore IVA split in presenza di un indebito oggettivo (es. doppio versamento o interpello intervenuto oltre i termini di emissione di una nota di variazione).

Nel caso di specie, a seguito di parere pro-veritate, un ente apprendeva che l'IVA, su fatture riferite al 2018 e 2019, poteva applicarsi al 10% in luogo del 22%. Chiedeva quindi come poter recuperare l'IVA dato che erano decorsi i termini previsti per l'emissione di note di variazione ex art. 26 del DPR 633/1972, proponendo di compensare la maggiore IVA split a valere sui versamenti successivi a tale titolo.

L'Agenzia delle entrate, però, osserva - condivisibilmente - che "spetta, dunque, al solo cedente/prestatore la facoltà di avvalersi dello strumento della nota di credito per rettificare l'IVA erroneamente addebitata. Tale assioma, peraltro, non è inciso dalla circostanza che, nel caso di specie, l'operazione è regolata mediante il meccanismo della scissione dei pagamenti (...). Da quanto sopra ne consegue che l'istante committente, destinatario di una fattura emessa ai sensi dell'articolo 17-ter del decreto IVA, in relazione alla quale opera, appunto, la scissione dei pagamenti, non assumendo la qualifica di debitore d'imposta, non ha facoltà di variare autonomamente - sulla base di un parere pro veritate di un soggetto terzo - l'imposta addebitatagli in rivalsa, restando tale facoltà rimessa al cedente e/o prestatore nel presupposto che sarebbe quest'ultimo a rispondere dell'errore laddove fosse in seguito accertata una errata applicazione delle aliquote IVA."

Prosegue precisando che: "Né sono utili tout court, nel caso prospettato, i chiarimenti resi con la risposta ad interpello n. 243, pubblicata il 16 luglio 2019 nell'apposita sezione del sito della scrivente (www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/normativa-e-prassi/risposteagli-interpelli/interpelli) - poiché nel caso specifico l'errata applicazione dell'aliquota IVA era già stata verificata dall'Amministrazione finanziaria, sicché era ammissibile consentire direttamente alla PA committente il recupero di quanto indebitamente versato - né quelli resi con la risposta n. 378 pubblicata il 18 settembre 2020 sul medesimo sito - in cui l'erronea duplicazione del versamento IVA era esclusivamente imputabile alla PA committente."

Di conseguenza, nel caso di specie, l'Amministrazione finanziaria chiarisce che: "laddove ritenga corretto il parere pro veritate rilasciato dallo studio professionale ed intenda recuperare la maggiore imposta addebitata per rivalsa, può attivare la procedura di rimborso di cui all'articolo 30-ter, comma 1, del decreto IVA; detto articolo, riproponendo ai fini IVA quanto già disposto dall'articolo 21, 2 comma, del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, prevede che «Il soggetto passivo presenta la domanda di restituzione dell'imposta non dovuta, a pena di decadenza, entro il termine di due anni dalla data del versamento della medesima ovvero, se successivo, dal giorno in cui si è verificato il presupposto per la restituzione». Tuttavia, essendo stata la maggiore imposta versata mediante il meccanismo dello split payment, si è dell'avviso che il fornitore debba indicare nell'istanza come beneficiario del rimborso, se spettante, l'Ente committente.
In alternativa,
laddove la richiesta di rimborso sia presentata direttamente dall'Ente committente (come prospettato nei documenti di prassi sopra richiamati), l'istanza andrà sottoscritta anche dal fornitore, parimenti responsabile di un eventuale rimborso non spettante.
Resta inteso che, laddove il committente abbia operato con una veste commerciale e non istituzionale, lo stesso dovrà eseguire la rettifica della maggiore imposta eventualmente detratta."

Ne consegue che in caso di maggiore IVA split versata per comportamento errato del fornitore, l'istanza di rimborso dovrà essere presentata dall'ente locale (conformemente anche alla Risoluzione n. 79/E/2020), ma con la sottoscrizione anche del fornitore. Se si tratta di doppio versamento o errore, l'istanza può essere presentata solo dall'Ente locale, fermo restando la possibilità di compensazione che però, allo stato, risulta preclusa dalla risoluzione n. 79/E/2020 che reca principi validi (es. in tema di controlli) per le Direzioni provinciali e gli Uffici dipendenti.