Rimborso delle spese legali sostenute dagli amministratori degli enti locali
Con deliberazione n. 102/2019/PAR, la Sezione regionale di controllo della Corte dei conti della Campania ha ripercorso i più recenti indirizzi giurisprudenziali in materia di rimborsabilità delle spese legali degli amministratori, evidenziando che:
- la giurisprudenza è ferma nel ritenere che gli Amministratori (a differenza dei dipendenti pubblici) non hanno un diritto alla tutela legale, con onore a carico dell’Ente amministrato (v. Cass. Sez. I Civ. n.5264/2015, Id. Sez. III Civ. n.20193/2014 e Sez. Lav. n.25690/2011);
- gli oneri assicurativi (ex art. 86, comma 1, primo periodo, TUEL) e/o di rimborso delle spese legali (ex art. 86, comma 2, secondo periodo, TUEL) a favore degli Amministratori degli enti locali non costituiscono "spese obbligatorie";
- la sostenibilità giuscontabile di tali oneri è stata normativamente condizionata dal precitato art. 86, comma 5, al rispetto della c.d. "invarianza finanziaria" ovvero la relativa spesa, cioè, deve avvenire "senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica";
- per orientamento maggioritario il vincolo della "invarianza" è da considerare in relazione alle "spese di funzionamento", quale "aggregato più idoneo a fungere da parametro di riferimento", in rapporto al "rendiconto relativo al precedente esercizio" ed è possibile, in tale ambito, operare le necessarie "compensazioni interne" che escludono "nuovi o maggiori oneri". (v. Sez. Reg. Contr. Lombardia n. 452/2015, Id. n.470/2015; Sez. Reg. Contr. Puglia n.33/2016; Sez. Reg.- Contr. Emilia Romagna n.48/2016; Sez. Reg. Contr. Marche n.74/2016; Sez. Reg. Contr. Calabria n.35/2017; Sez. reg. Contr. Umbria n.59/2018);
- il limite di riferimento non è legato all’ "importo massimo del singolo rimborso" (da contenere comunque nei parametri di cui all’art. 13, comma 6, della l. 31/12/2012, n.247), ma a ciò che "è consentito complessivamente stanziare ed impegnare" senza ledere la predetta "invarianza finanziaria" (v. Sez. Reg. Contr. Umbria n. 59/2018);
- la materia del ristoro delle spese legali agli amministratori comporta scelte discrezionali con "vantaggi economici per gli stessi amministratori" che beneficiano del rimborso medesimo. Gli enti, perciò, dovrebbero regolare tale materia con appositi regolamenti, per "garantire l’imparzialità dell’azione amministrativa", ex art. 12 della l. n.241/1990. Le disposizioni di tali regolamenti, infatti, dovrebbero stabilire i "criteri e [le] modalità cui le amministrazioni stesse [dovrebbero] attenersi [v. ancora il precitato art. 12] per l’assegnazione o il riparto dello stanziamento", e dunque per i singoli provvedimenti di rimborso (v. ancora Sez. Reg. Contr. Basilicata, deliberazioni già citate);
- fermo restante il limite generale dell’ "invarianza finanziaria" ex art. 86, comma 5, TUEL, pertanto, gli Enti locali sono tenuti ad applicare i loro regolamenti sul rimborso delle spese legali ai propri Amministratori, se adottati. Diversamente, seguiranno le regole generali sull’esercizio delle potestà discrezionali pubbliche, mediante provvedimenti di rimborso, rimessi alle loro responsabili determinazioni, in adesione ai consueti canoni di legalità, imparzialità e buon andamento dell’azione amministrativa, così da evitare anche ogni possibile conflitto di interesse.