Rimborso capitale ai soci con retrocessione reti è trasferimento d'azienda
La Risposta n. 473/2023 dell'Agenzia delle entrate qualifica come trasferimento di ramo di azienda la retrocessione da parte di una società del SII partecipata, in assenza di corrispettivo, della proprietà delle reti, degli impianti e delle dotazioni idriche ai suoi Comuni soci, a fronte della riduzione proporzionale del suo capitale sociale. La nota chiarisce il relativo trattamento fiscale dell'operazione, anche in relazione alla qualifica pubblica dei soci.
Dal punto di vista sostanziale, l'Agenzia precisa che "L'asserita strumentalità per natura di tali infrastrutture, unita alla circostanza che per quanto è possibile desumere le stesse sono utilizzate in concessione d'uso esclusiva dal nuovo Gestore Unico, inducono a ritenere che la prospettata ''assegnazione'' ha per oggetto un'azienda. Il subentro dal vecchio (i.e. l'Istante) al nuovo Gestore Unico è infatti disciplinato ex lege con il dichiarato obiettivo primario di assicurare la continuità del servizio, evitandone l'interruzione. Pertanto il contratto di concessione d'uso onerosa tra la Società e il nuovo Gestore Unico non può che riguardare un'azienda, ossia beni senza i quali quest'ultimo non sarebbe in grado di continuare la gestione del SII, senza interruzioni. Si rilevano dunque gli elementi che contraddistinguono un trasferimento d'azienda o di un ramo d'azienda, nel senso chiarito dalla Corte di Giustizia UE, come, tra l'altro, commentato da questa Agenzia nella risposta n. 546 del 2020, cui si rimanda per ogni ulteriore dettaglio".
Dal punto di vista IVA, l'operazione non è soggetta ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera b), del Decreto IVA.
Con riferimento all'applicazione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, invece, l'operazione, con cui la società attribuisce la titolarità del complesso aziendale ai soci, i quali lo ricevono a titolo di rimborso in natura dei propri conferimenti in sede di riduzione del capitale sociale, non configura un atto a titolo gratuito, pur non essendo previsto un corrispettivo in denaro. Si applica quanto disposto con la circolare n. 18/E/2013.
L'atto con cui viene deliberata l'assegnazione dell'azienda ai soci è assoggettato all'imposta fissa di registro a norma dell'art. 4, lettera d), n. 2) e lettera a) n. 3) della Tariffa, Parte prima del d.P.R. n. 131 del 1986, anche in presenza di beni immobili, purché gli stessi facciano parte del complesso di beni organizzati dall'imprenditore per l'esercizio dell'impresa ai sensi dell'art. 2555 del codice civile. All'atto di assegnazione del ramo di azienda in esame, si applicherà quindi l'imposta di registro nella misura fissa di euro 200.
In caso di assegnazione di azienda comprensiva di immobili, l'imposta catastale si applica invece nella misura proporzionale dell'1 per cento sul valore degli immobili compresi nell'azienda, ai sensi degli articoli 2, comma 2 e 10 del decreto legislativo 31 ottobre n. 347/1990.
Per quanto riguarda, infine, l'imposta ipotecaria, nel caso in esame rileva la circostanza che l'operazione di assegnazione in questione avviene a favore di Comuni (soci). In tale ipotesi, come previsto dall'articolo 2 della Tariffa, allegata al citato decreto legislativo n. 347/1990, con riferimento alla trascrizione di atti a titolo oneroso a favore di Regioni, Province e Comuni, l'imposta ipotecaria si applica nella misura fissa di euro 200.