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Rimborsi spese "tracciabili" dei dipendenti: novità

La legge di bilancio 2025 prevede, ai commi 81-83 che, con effetto dal periodo d’imposta successivo al 31 dicembre 2024, se effettuate con metodi tracciabili, cioè con versamento bancario o postale ovvero mediante altri sistemi di pagamento (carte di debito, di credito e prepagate, assegni bancari e circolari):

-non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente i rimborsi delle spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea (servizio di taxi e servizio di noleggio con conducente);

-sono deducibili da reddito di lavoro autonomo le spese relative a prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande e le spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea addebitate analiticamente al committente, nonché i rimborsi analitici relativi alle medesime spese sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi;

-sono deducibili dal reddito d’impresa, nei limiti previsti, le spese di vitto e alloggio, nonché i rimborsi analitici delle spese per viaggio e trasporto, effettuati mediante autoservizi pubblici non di linea, sostenute per le trasferte dei dipendenti ovvero corrisposti a lavoratori autonomi.

Le medesime regole valgono anche ai fini IRAP.

La disposizione opera con riferimento al periodo di imposta successivo al 2024 e quindi con riferimento alle spese rimborsabili a valere su emolumenti tassabili nel 2025. Ciò vale in particolare per i dipendenti, per i quali ai sensi dell’art. 51 del TUIR “si considerano percepiti nel periodo d’imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d’imposta successivo a quello cui si riferiscono”.
Circa la distinzione, ai fini del necessario utilizzo di strumenti tracciabili, tra servizi pubblici non linea e di linea, sono definiti autoservizi pubblici non di linea quelli che provvedono al trasporto collettivo od individuale di persone, con funzione complementare e integrativa rispetto ai trasporti pubblici di linea ferroviari, automobilistici, marittimi, lacuali ed aerei, e che vengono effettuati, a richiesta dei trasportati o del trasportato, in modo non continuativo o periodico, su itinerari e secondo orari stabiliti di volta in volta. Costituiscono autoservizi pubblici non di linea, in particolare, il servizio di taxi e di noleggio con conducente.
Di conseguenza, dal 1° gennaio 2025 potrà ancora pagarsi in contanti il biglietto del treno o dell'autobus, nell'ambito del trasporto pubblico di linea, mentre dovrà utilizzarsi uno strumento tracciabile per la corsa del taxi.