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Rimborsi incondizionati degli addebiti diretti

Il principio contabile All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi rileva che dal 1° gennaio 2019, in attuazione dell’articolo all’art. 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, coordinato con il decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218, gli incassi gestiti tramite procedure di addebito diretto, utilizzati da alcuni comuni per la riscossione di tasse locali, possono essere oggetto di richieste di rimborso incondizionato da parte del pagatore, che i tesorieri/cassieri devono effettuare entro otto settimane dalla data in cui i fondi sono stati addebitati.

A seguito della comunicazione da parte del tesoriere/cassiere di sospesi di pagamenti concernenti rimborsi incondizionati nel Sepa Dierct Debito di cui all’articolo 13, comma 3-bis, del D. Lgs. n. 11/2010, l’ente effettua le seguenti registrazioni:

a) registra un impegno tra le partite di giro, di importo pari alla carta contabile (voce U.7.01.99.99.999 Altre uscite per partite di giro n.a.c.);

b) accerta una nuova entrata tra le partite di giro (voce del piano dei conti finanziari E.9.01.99.99.999 Altre entrate per partite di giro diverse), di importo pari all’impegno di cui alla lettera a);

c) riclassifica la reversale di entrata concernente l’incasso per il quale è stato chiesto il rimborso, imputandola all’accertamento di cui alla lettera b;

d) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell’impegno effettuato in partita di giro (lettera a);

e) cancella l’accertamento concernente l’entrata di cui è stato chiesto il rimborso incondizionato, se ne ricorrono i presupposti.

Se gli stanziamenti riguardanti le Partite di giro non sono capienti l’ente effettua le variazioni di bilancio e le trasmette al tesoriere.

Se il rimborso comporta la corresponsione di interessi, la relativa spesa è registrata nel titolo 1° della spesa, alle specifiche voci del piano dei conti finanziario riguardanti “Altri interessi passivi diversi” U.1.07.06.99.000, individuate in considerazione del destinatario della spesa. Il pagamento è imputato contabilmente all’esercizio in cui il tesoriere ha effettuato il pagamento, anche se la comunicazione del tesoriere è pervenuta all’ente nell’esercizio successivo.

Nel caso in cui l’ente riceve notizia della richiesta di rimborso nell’esercizio successivo a quello in cui sono state registrate le entrate, se le scritture di chiusura dell’esercizio precedente sono ancora in corso, è possibile effettuare le registrazioni sopra indicate.

Se le scritture di chiusura dell’esercizio precedente sono terminate, l’ente effettua le seguenti registrazioni:

a) registra un impegno nel titolo primo della spesa di importo pari alla carta contabile tra i Rimborsi e poste correttive delle entrate, (i codici previsti per la voce U.1.09.02.00.000 Rimborsi di imposte in uscita, o se non trattasi di rimborsi di imposte, i codici previsti per la voce Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso U.1.09.99.00.000);

b) regolarizza la carta contabile di spesa riguardante il rimborso effettuato dal tesoriere/cassiere, a valere dell’impegno di cui alla lettera a.

N.B. Gli stanziamenti riguardanti le partite di giro non svolgono la funzione di vincolo, pertanto, in caso di incapienza degli stanziamenti, gli impegni possono essere registrati anche senza effettuare le variazioni. In ogni caso è opportuno effettuare le variazioni di bilancio, anche dopo la registrazione degli impegni, anche successivamente la registrazione dell’operazione.