Rimborsi forfettari ai "navigator" soggetti ad IRPEF
Non può configurarsi quale indennità di trasferta, non soggetta ad Irpef, il rimborso forfettario di 300 euro percepito dai c.d. "navigator" - che prestano l’attività di assistenza tecnica agli operatori dei Centri per l’impiego per facilitare l’incontro tra i beneficiari del programma del reddito di cittadinanza e i datori di lavoro ai sensi all’articolo 12 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4 - per gli spostamenti nell'ambito della provincia al quale sono assegnati. E' infatti quella la "sede di lavoro", secondo il contratto.
Per l’incarico di collaborazione di cui sopra è prevista, oltre al compenso, la corresponsione di una somma, pari ad euro 300 lordi mensili onnicomprensivi, a titolo di “rimborso forfettario” delle spese necessarie per l’espletamento dell’incarico, quali le spese di viaggio, vitto, alloggio e per il ritiro e la riconsegna dei dispositivi presso i punti designati in ambito regionale.
Come redditi assimilati a lavoro dipendente, i compensi derivanti dall’attività di collaborazione coordinata e continuativa sono determinati in base al principio di onnicomprensività. In generale, infatti, tutte le somme corrisposte, anche a titolo di rimborso spese, al lavoratore in ragione del suo status di dipendente (o assimilato) costituiscono, per quest’ultimo, reddito di lavoro dipendente (o assimilato).
A tale principio generale vengono poste specifiche deroghe in relazione ad alcuni componenti che non concorrono a formare il reddito o vi concorrono solo in parte, quali, tra gli altri, le indennità di “trasferta” di cui al comma 5 del citato articolo 51 del Tuir. Come precisato con la circolare del Ministero delle Finanze 23 dicembre 1997, n. 326, queste indennità sono corrisposte allorquando “il lavoratore, più o meno occasionalmente, venga destinato a svolgere un’attività fuori della propria sede di lavoro”, intendendosi per tale il “luogo stabilito dal datore di lavoro”, generalmente, indicato nella lettera o contratto d’assunzione.
Nel caso di specie, l’incarico di collaborazione ha ad oggetto determinate «attività di assistenza tecnica alle Regioni per la valorizzazione delle politiche attive regionali e il rafforzamento del ruolo di regia dei Centri per l’impiego nella gestione dei beneficiari del Reddito di Cittadinanza». L’ambito territoriale di intervento dell’incarico di collaborazione è l’intero territorio della Provincia indicata nel contratto.
Di conseguenza, gli spostamenti di questi ultimi all’interno della Provincia di riferimento non presentano i requisiti per poter essere qualificati come trasferte, non configurandosi in dette ipotesi l’esecuzione di una prestazione al di fuori della sede naturale di lavoro. Non ricorrono pertanto i presupposti per l’applicazione del trattamento fiscale delle indennità di trasferta, di cui al comma 5 dell’articolo 51 del Tuir, sulla somma forfettariamente corrisposta.
Lo chiarisce la Risoluzione n. 67/E del 15 novembre 2022.