Rimborsi agli insegnanti per DAD esclusi da IRPEF e bollo
E' escluso da IRPEF ai sensi dell'art. 51 c. 1 del TUIR il rimborso riconosciuto dall'amministrazione scolastica - al fine di consentire al proprio personale scolastico di affrontare la digitalizzazione della scuola e, in particolare, la Didattica a Distanza (DaD) - delle spese documentate e anticipate dal dipendente per l'acquisto di "dotazioni IT", funzionali allo svolgimento della didattica, che costituisce l'interesse esclusivo del datore di lavoro. Lo chiarisce la Risposta 798/2021 dell'Agenzia delle entrate.
Il rimborso riconosciuto ai dipendenti si basa, nel meccanismo prospettato, su parametri oggettivi diretti a determinare i costi risparmiati dall'ente che, invece, sono stati sostenuti dal dipendente nell'espletamento della propria attività lavorativa. In particolare, al fine della determinazione del rimborso massimo da erogare ai propri dipendenti, l'amministrazione ha elaborato dei criteri oggettivi ed analitici che permettono di determinare per ciascuna tipologia di spesa (dotazione IT, carta, toner, connessione internet) la quota di costi risparmiati dal datore di lavoro e sostenuti dal lavoratore.
Pertanto, in ragione della modalità di determinazione analitica delle somme, l'Agenzia ritiene che le somme erogate al fine rimborsare il dipendente dei costi sostenuti nell'interesse del datore di lavoro, non siano imponibili ai fini IRPEF.
Con riferimento all'applicazione dell'imposta di bollo sulla domanda da presentare per ottenerlo, l'Agenzia osserva che le istanze rivolte alla pubblica amministrazione, che costituiscono l'atto di impulso di un procedimento amministrativo, in questo caso un rimborso spese, sono soggette all'imposta di bollo. Tuttavia, la nota 3 all'articolo 3 della Tariffa dispone che "Non sono soggette alla imposta le istanze concernenti rapporti di impiego prodotte dai dipendenti degli uffici controindicati alla amministrazione competente".
Nel caso di specie, trattandosi di rimborsi relativi a spese che il dipendente sostiene non nel proprio personale interesse, si ritiene che l'istanza per ottenerne il rimborso rientri nell'ipotesi di esenzione dall'imposta di bollo contemplata dalla nota 3 all'articolo 3 della Tariffa del bollo sopra richiamata e, dunque, non sia soggetta al pagamento della stessa.