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Rilievi della Corte dei Conti utili per la prossima revisione periodica

Nell’analizzare il piano di revisione periodica di un Ente locale, la Corte dei Conti Emilia Romagna, con deliberazione n. 165/2022/VSGO, ha evidenziato alcuni rilievi che possono essere di utile supporto alle Amministrazioni in vista dell’ormai prossimo adempimento.


Inquadramento della nozione di controllo pubblico

Rilevando la mancata ricomprensione di società a partecipazione pubblica totalitaria o maggioritaria tra le società a controllo pubblico e, di conseguenza, alle prescrizioni del TUSP, la Corte ha ricordato “che la Sezione si è più volte espressa ritenendo il controllo pubblico congiunto connaturato alla natura (pubblica) omogenea degli enti partecipanti alla società e, conseguentemente, alla convergenza di interessi di tali enti verso un fine pubblico (in termini, fra tutte, deliberazione di questa Sezione 106/2020/VSGO).”.


Analisi dei costi di funzionamento delle società partecipate

La Corte ha sottolineato che la predisposizione dell’analisi dei costi di funzionamento deve sempre “emergere dall’atto di ricognizione annuale delle partecipazioni anche al solo fine di escludere motivatamente l’esigenza di un intervento di razionalizzazione”.

Difatti, tale analisi non rappresenta solo un obbligo normativo fissato dall’art. 20, co. 2, lett. f), ma anche “un fattore essenziale di controllo del socio pubblico sull’attività aziendale” ciò anche in quanto “l’analisi dell’assetto complessivo delle società, prevista dall’art. 20, comma 1, del Tusp, comporta un esame organico di tutti i costi di funzionamento, funzionale proprio alla valutazione dell’opportunità di razionalizzazione delle partecipazioni societarie”.


Divieto di acquisizione di cui all’art. 4, comma 5, del Tusp

La Sezione, richiamando i pregressi interventi di Consiglio di Stato (v. Cons. di Stato sez. V sentenza n. 257 del 2015) e Corte costituzionale (v. pronuncia n. 326 del 2008), ha sottolineato “come il divieto di acquisire partecipazioni in altre società, attualmente previsto per le società strumentali dall’art. 4 comma 5 del TUSP, debba conseguentemente essere inteso come rivolto alle società meramente strumentali ovverossia che svolgono attività strumentale in via esclusiva non solo da un punto di vista soggettivo in quanto attività rivolta esclusivamente all’ente controllante ma altresì da un punto di vista oggettivo in quanto esclusiva attività - quella strumentale de qua - rientrante nell’ oggetto sociale della società.”.


Caratteristiche e inquadramento delle società in house

Assume particolare importanza valutare correttamente l’effettiva configurazione di una società come in house providing. In particolare, la Corte ha ricordato che tale configurazione si fonda sulla presenza di tre condizioni, ovvero:

- L’esercizio dell’amministrazione di “un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, dovendosi intendere per tale, secondo la definizione riportata nell’art. 5, comma 2, primo periodo, del d.lgs. n. 50/2016, l’esercizio di un’influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni significative della persona giuridica in questione”.

- Il limite all’attività della società in house, la quale “deve essere effettuata, per oltre l’ottanta per cento, nello svolgimento dei compiti ad essa affidati dall’ente pubblico o dagli enti pubblici soci o da altre persone giuridiche da questi controllate”;

- “l’insussistenza, nella persona giuridica controllata, di alcuna partecipazione diretta di capitali privati, ad eccezione di forme di partecipazione che non comportino controllo o potere di veto, previste dalla legislazione nazionale, in conformità dei trattati, ovvero che non comportino l’esercizio di un’influenza determinante sulla persona giuridica controllata”.


Recesso dalla società gestore delle infrastrutture del servizio TPL e necessità di dare continuità al servizio

Rilevando il recesso dell’Ente locale da una società attiva nella gestione di beni e infrastrutture strumentali allo svolgimento del servizio di TPL, la Sezione ha rilevato la mancata indicazione dell’Amministrazione in merito alla “prosecuzione delle attività, prima intestate alla medesima società”.

In quanto il servizio di TPL “si connota quale servizio di interesse generale” lo stesso risulta “soggetto come tale a obblighi specifici di pubblico servizio”; in tal senso “la natura di servizio di interesse generale del trasporto pubblico locale, al quale sono strumentali i beni e le infrastrutture tramite cui la società svolge la propria attività, impone quindi al Comune dismettente di colmare eventuali vuoti che dovessero crearsi nella prestazione del servizio di talché il provvedimento di razionalizzazione non si traduca nel “taglio” del servizio stesso e conseguentemente in un vulnus all’interesse della comunità amministrata.”


Dismissione di società per assenza di vincolo di scopo

La Corte ha rammentato che nel caso in cui un’Amministrazione che detiene una partecipazione sia diretta che indiretta in una società decida per la dismissione della quota diretta in quanto “l’attività svolta dalla società considerata non soddisfa il vincolo di scopo e di attività di cui all’art. 4, commi 1 e 2, non appare giustificato da parte del Comune il mantenimento della partecipazione neppure in forma indiretta.”.