Rilevanza IVA di una convenzione: indici
Interessante Risposta (la n. 276/2022) sulla qualificazione fiscale di una convenzione stipulata tra due enti non commerciali (una Autorità portuale e una Fondazione, per il monitoraggio marino ad ambientale nell'ambito della realizzazione del progetto per l'ampliamento di un porto commerciale) ritenuta non rilevante IVA dagli istanti in quanto trattasi di "due enti non commerciali che agiscono nell'ambito delle loro attività istituzionali, per il perseguimento di un interesse pubblico comune, per cui le somme corrisposte non costituiscono i corrispettivi riferibili ad attività di impresa e restano al di fuori della sfera impositiva dell'Iva" e viceversa assoggettata ad IVA dall'Agenzia delle entrate, risultando integrati, a suo giudizio, sia il presupposto oggettivo che quello soggettivo (generalmente molto più difficile da decifrare in capo agli enti pubblici).
Quanto al presupposto oggettivo, l'Amministrazione lo ritiene sussistente "stante la presenza di un rapporto di natura sinallagmatica tra parti". In particolare, "nell'assetto dei rapporti in essere, la somma erogata dall'istante assume la natura di corrispettivo in quanto costituisce la remunerazione del servizio reso dalla Fondazione in attuazione degli obblighi assunti con la sottoscrizione della Convenzione."
In relazione al presupposto soggettivo, citando l'art. 4 del Decreto IVA, l'Agenzia ricorda che "L'attività si considera effettuata con organizzazione d'impresa quando, per lo svolgimento della stessa viene predisposta un'organizzazione di mezzi e di risorse funzionali al raggiungimento di un risultato economico, per cui la commercialità di una determinata attività sussiste qualora la stessa sia caratterizzata dai connotati tipici della professionalità, sistematicità e abitualità, ancorché non esclusiva (cfr. risoluzioni: n. 286/E dell'11 ottobre 2007; n. 348/E del 7 agosto 2008 e n. 122/E del 2009). Tali caratteristiche sono presenti sia nell'eventualità in cui venga realizzata una serie coordinata di atti e operazioni, sia se venga effettuato un unico affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui lo stesso si articola, che implica in ogni caso la necessità di compiere una serie coordinata di atti economici."
Con riferimento al caso di specie, l'Agenzia evidenzia ad esempio come nella Convezione "sono previste "una serie di attività...." che verranno svolte coinvolgendo diversi soggetti. Inoltre la Convenzione stabilisce che "Con la sottoscrizione del presente Accordo, le Parti convengono nel costituire un apposito "Gruppo di coordinamento"..." Infine viene "dettagliato l'elenco delle differenti figure professionali necessarie all'esecuzione delle attività riportate nel Progetto..."
Conclude quindi l'Agenzia che "Alla luce di quanto sopra, tenuto conto altresì della rilevanza economica dell'attività, si ritiene integrato anche il presupposto soggettivo, nel senso sopra illustrato. In conclusione, risultando integrati i presupposti oggettivo e soggettivo per l'applicazione del tributo, si ritiene che le prestazioni di monitoraggio ambientale regolate dalla Convenzione e rese all'Istante verso pagamento di corrispettivo debbano essere assoggettate ad Iva".
In conclusione, anche la qualifica non commerciale o "istituzionale" delle attività e degli scopi regolati dalla convenzione non valgono ad escludere la rilevanza IVA allorquando siano previsti corrispettivi in rapporto di sinallagmaticità e siano previste una serie di attività "organizzate" qualora riconducibili ad un unico progetto che, anche per rilevanza economica, può assumere natura "commerciale" e quindi rilevante IVA.