Rilevanza IVA degli accordi di collaborazione tra amministrazioni aggiudicatrici
Sono rilevanti IVA, in presenza del presupposto soggettivo, i rimborsi spese previsti nell'ambito di un accordo di collaborazione concluso tra due amministrazioni aggiudicatrici ex art. 5 c. 6 del D.Lgs. 50/2016, in quanto, tra le parti, si instaura un rapporto giuridico nell'ambito del quale avviene uno scambio di prestazioni sinallagmatiche, nel quale il compenso ricevuto dall'autore della prestazione costituisce il controvalore effettivo del servizio fornito al beneficiario, anche se erogato nella forma del rimborso dei costi sostenuti. Lo chiarisce la Risposta n. 226/2021 dell'Agenzia dell'Entrate.
Sussiste per l'Amministrazione finanziaria, infatti, un nesso diretto tra il servizio fornito (l'implementazione da parte di un Consorzio ICT, sulla base di Piani operativi, del contenuto tecnologico di alcune attività istituzionali di una Istituzione pubblica, nell'ambito del processo generale di dematerializzazione e di digitalizzazione degli strumenti di lavoro e delle procedure operative) ed il controvalore del valore ricevuto, pari al rimborso dei costi sostenuti, che costituisce, al di là del nomen, il corrispettivo del servizio reso.
Ne consegue quindi la sussistenza del presupposto oggettivo di cui all'art. 3 c. 1 del DPR 633/1972.
In particolare, afferma l'Agenzia "... il rimborso che l'Istituzione istante si impegna a riconoscere al Consorzio, da un lato, e le prestazioni che il Consorzio si impegna a svolgere, dall'altro, si condizionino reciprocamente; in mancanza di tale rimborso, infatti, il Consorzio, non si sarebbe impegnato a svolgere le prestazioni a favore dell'istante".
Non rileva il fatto che l'accordo sia stato stipulato senza procedura ad evidenza pubblica, operandosi comunque, anche al di fuori del contratti pubblici, in uno schema negoziale.
Sono imponibili IVA, tuttavia, solo i rimborsi ricevuti dal Consorzio, per il quale sussiste il presupposto soggettivo. L'assenza dello stesso in capo all'Istituzione pubblica - che opera nell'ambito delle attività istituzionali - prevista dall'articolo 4, comma 5, del d.P.R. n. 633 del 1972, comporta che non sia applicabile l'imposta alle somme che il Consorzio è obbligato a riconoscere al Consorzio istante a titolo di rimborso in virtù dell'Accordo e del Piano Operativo.
Da segnalare la diversa posizione del Consorzio, che riteneva le somme non rilevanti IVA in quanto l'accordo escludeva espressamente la corresponsione di un corrispettivo ed altresì reputava non operanti, argomentando punto per punto, diversi degli elementi previsti dalla circolare n. 34/E/2013 (che ha individuato i criteri per l'assoggettamento ad imposta dei contributi erogati da pubbliche amministrazioni). In definitiva, concludeva però l'Istante "...la Corte di Giustizia considera i rimborsi imponibili ai fini IVA nel solo caso in cui siano condicio sine qua non delle prestazioni erogate e, nel caso di specie, non vi è alcun indice della sussistenza di tale condizionamento, in quanto il rimborso non costituisce la causa (in senso giuridico) dell'Accordo, nel senso che l'importo che una delle parti deve ottenere non è la "ragione concreta" che l'ha indotta a stipulare l'Accordo stesso, ma un mero risultato contabile, a consuntivo, dei costi sostenuti per l'attività svolta nel perseguimento di un interesse comune e comunque non esclusivo". Di diverso avviso, come sopra detto, l'Agenzia dell'Entrate, che ha invece rinvenuto espressamente il presupposto oggettivo nei rimborsi de qua.
L'Amministrazione segnala poi che non è corretto il richiamo normativo operato per applicare, alle somme, l'esenzione "ai sensi dell'articolo 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988 e nel rispetto della sentenza della Corte di cassazione n. 23021 del 7 novembre 2011". Non sembra infatti che il rapporto giuridico instauratosi tra l'istante e il Consorzio sia qualificabile da un punto di vista civilistico quale prestito o distacco di personale.
La disposizione è stata richiamata dal Piano operativo per giustificare l'esenzione da IVA. Il Consorzio la citava "a conferma della propria soluzione interpretativa" segnalando "la recente sentenza della Corte di Giustizia dell'11 marzo 2020 (causa C-94/19), in merito alla conformità con l'ordinamento comunitario dell'art. 8, comma 35, della legge n. 67 del 1988, che prevede la non rilevanza ai fini IVA dei prestiti o distacchi di personale a fronte dei quali è versato solo il rimborso del relativo costo".
Tuttavia, per l'Agenzia tale norma è invocabile solo in caso di distacco di personale e non può legittimare l'esenzione IVA per qualunque rimborso spese.