Rilevante IVA la realizzazione ed affidamento in gestione di strutture assistenziali
Assume particolare interesse, per l'analogia con analoghe attività svolte dai Comuni, la Risposta n. 532/2020 dell'Agenzia delle Entrate, sulla qualificazione ai fini dell'IVA della realizzazione ed affidamento a terzi della gestione di una struttura per anziani da parte di un ente non commerciale.
L'Agenzia, riprendendo gli orientamenti di prassi e giurisprudenziali in materia, chiarisce che l'attività di una Fondazione - ONLUS che realizza una struttura per anziani e, tramite bando, ne affida a terzi la progettazione definitiva-esecutiva, comporta che la costruzione e gestione (da parte dell'impresa affidataria), sia un'attività esercitata in forma di impresa e quindi rilevante IVA.
In particolare l'esercizio delle attività descritte configura in capo alla Fondazione esercizio di un'attività economica effettuata con modalità imprenditoriali, assumendo particolare rilevanza "la circostanza che la Fondazione nella realizzazione della predetta struttura utilizza un ingente capitale costituito in parte da denaro, anche tramite l'accensione di un mutuo e in parte da beni immobili (terreni edificabili) che verranno ceduti per incrementare l'apporto finanziario necessario al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'operazione, provvede alla organizzazione di un bando di gara per l'individuazione dell'impresa affidataria a cui affidare non solo la realizzazione concreta della struttura ma anche la relativa gestione, stabilendo per contratto diritti economici espressi".
L'Agenzia chiarisce quindi l'aliquota applicabile al canone di concessione richiesto dalla Fondazione nonché ai lavori di realizzazione della struttura.
E' da escludere la qualifica del contratto di locazione, per cui la diversa e più complessa prestazione generica assume rilevanza ai fini IVA e, comporta che il canone di concessione debba essere assoggetto all'imposta nella misura ordinaria. "Conseguentemente" precisa però l'Agenzia, la Fondazione può "esercitare il relativo diritto alla detrazione dell'imposta, ai sensi dell'articolo 19 del citato d.P.R. n. 633 del 1972, assolta sull'acquisto di beni e servizi afferenti relativamente alla costruzione della struttura".
L'aliquota IVA da applicare alla realizzazione dei lavori è quella del 10 per cento, ai sensi del numero 127- epties), della tabella A, parte terza, allegata al suddetto d.P.R. n. 633, in quanto «prestazioni di servizi dipendenti da contratti di appalto relativi alla costruzione delle opere, degli impianti e degli edifici di cui al n. 127-quinquies».
Ai fini della tassazione diretta, la Fondazione si qualifica come ONLUS, ma non potrà beneficiare, per il canone, dell'esenzione da imposizione fiscale prevista per le attività connesse di cui all'art. 150 del TUIR. La concessione della gestione della struttura per anziani, infatti, non rientra tra le attività istituzionali che devono essere rese dell'ente, ai sensi dell'articolo 10 del citato d.lgs. n. 460 del 1997, direttamente nei confronti di soggetti svantaggiati, ma potrebbe, eventualmente, rientrare tra quelle direttamente "connesse" di cui al comma 2 del citato articolo 150 del TUIR, sempre che le stesse, come precisato dalla suddetta circolare n. 168/E del 1998, rispettino le seguenti condizioni:
a) non siano prevalenti rispetto all'attività istituzionale;
b) i proventi di dette attività direttamente connesse non superino il 66 per cento delle spese complessive dell'organizzazione.
Ne consegue che, i proventi derivanti dalla concessione della gestione della struttura per anziani concorreranno alla formazione del reddito imponibile secondo le ordinarie disposizioni di cui all'art. 143 del Tuir.