Rilevante IVA il contributo alla società in house per l'opera "tiepida"
Interessante Risposta dell'Agenzia delle entrate (la n. 433 del 2023) che chiarisce il trattamento fiscale del contributo erogato da un Comune ad una Società in house per la tenuta di una pista ciclabile. La nota, infatti, affronta alcuni punti controversi nel trattamento IVA dei contributi, in particolare nell'ambito dei rapporti con le società in house, ma anche in interventi in partenariato (con distinzione tra opere calde, tiepide o fredde) dando l'interpretazione delle clausole convenzionali.
La Società istante riteneva lo stesso come non rilevante IVA, trattandosi di una "dazione di denaro finalizzata a garantire il proprio equilibrio economico e finanziario al pari di un versamento effettuato dai soci a copertura della perdita d'esercizio altrimenti realizzata" e la convenzione finalizzata a "esercitare un servizio di interesse generale, privo di rilevanza economica, consistente nella messa a disposizione gratuita della pista a favore della collettività e poiché dall'esercizio di questo servizio non derivano proventi sufficienti a raggiungere l'equilibrio economico finanziario".
Di diverso avviso è l'Agenzia delle entrate.
Ripercorrendo i principi enucleati da prassi e giurisprudenza, e facendo in particolare riferimento alla circolare n. 34/E/2013, la nota pone in evidenzia il fatto che:
-la Convenzione tra l'Istante e il Comune trova la propria fonte normativa nella legislazione della propria Regione;
-vi è un vincolo di destinazione perpetuo, a cura e spese dei soggetti gestori o titolari dei beni medesimi;
ma tali disposizioni non sembrano dirimenti ai fini della qualificazione del contributo riconosciuto al Contribuente in quanto le stesse sono elargite dal Comune e non dalla Regione.
Non è dirimente neanche il dichiarato interesse pubblico dell'infrastruttura oggetto di vincolo perpetuo all'uso pubblico, in quanto l'affidamento avviene a favore di una società in house e questo è è irrilevante per valutare se tale attività costituisca prestazioni di servizi effettuate a titolo oneroso (sentenza del 2 giugno 2016, Lajvér, C263/15, punto 42)". Anche la Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella sentenza 22 febbraio 2018, Nagyszénás c. Nemzeti, C182/17, punto 42 precisa che l'articolo 2, paragrafo 1, lettera c) della Direttiva 2006/112 deve essere interpretato nel senso che "costituisce una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso, soggetta all'IVA in forza di tale disposizione, un'attività (...) consistente nello svolgimento da parte di una società di determinati compiti pubblici in esecuzione di un contratto concluso tra tale società e un comune".
Occorre quindi fare riferimento ai criteri suppletivi, indicati nella circolare n. 34/E del 2013, nell'ordine gerarchico specificato al paragrafo 2, tra cui assume un ruolo preminente il concreto assetto degli interessi che le parti intendono perseguire con la Convenzione.
Nell'Accordo, il contributo è erogato annualmente per non compromettere l'equilibrio economico finanziario riceve ed è soggetto ad opportuni aggiustamenti/revisioni. L'Agenzia evidenzia quindi che "Oggetto della Concessione è dunque un'opera "tiepida" ossia un bene in grado di autofinanziarsi solo parzialmente, il che comporta un obbligo di contribuzione in capo all'Amministrazione che però non può essere ritenuto una mera elargizione di denaro poiché diretto a remunerare, unitamente al diritto di sfruttamento economico riconosciuto all'Istante, gli specifici obblighi da quest'ultimo assunti, tra cui la manutenzione ordinaria e straordinaria e l'uso gratuito della pista da parte della collettività. Quanto a dire che la controprestazione del Comune X consiste sia nel riconoscimento del diritto di sfruttamento economico della pista e delle relative pertinenze, sia nel pagamento di un canone periodico. Tra il Comune X e l'Istante è dunque rinvenibile un rapporto contrattuale, caratterizzato dal sinallagma tra l'obbligo dell'Istante di svolgere una serie di attività correlate alla riqualificazione e alla valorizzazione del bene oggetto di Concessione e l'obbligo assunto dall'ente di pagare un canone periodico a integrazione dei proventi rinvenibili dall'esercizio del diritto allo sfruttamento economico di tale bene da parte della Società (cfr. risposta n. 211 del 2020 e prassi ivi richiamata)."
Parimenti irrilevante il fatto che la convenzione non sia stipulata con le regole dell'evidenza pubblica e si tratti di affidamento di un bene demaniale e per di più a una società in house, dato che la circolare n. 34/E del 2013, al paragrafo 1.2, lettera b), chiarisce che si "è in presenza di un contributo a carattere corrispettivo anche quando la controprestazione è assunta dal beneficiario in base a un contratto stipulato "... al di fuori o in deroga alle norme del codice dei contratti pubblici (...) ovvero quando i rapporti sono costituiti con soggetti dai particolari requisiti per i quali gli affidamenti sono effettuati al di fuori delle regole del medesimo codice (per es: le società operanti secondo il modello organizzativo dell'in house providing), con la conseguenza che si rendono applicabili tutte le norme tributarie che regolano tali fattispecie".
Prosegue poi la nota trattando nel concreto il contenuto convenzionale e la previsione di clausole risolutive espresse e penali. A tal proposito "la mancata espressa previsione in capo alla Società di una peculiare responsabilità contrattuale e di standard qualitativi o quantitativi, non si ritiene dirimente posto che la Concessione comporta comunque il sorgere in capo alla stessa di precise obbligazioni di fare a fronte delle quali acquisisce il diritto a percepire le somme stanziate dal Comune". Inoltre "le sanzioni previste dall'articolo 11 della bozza di Convenzione a fronte della mancata ottemperanza alle prescrizioni di cui ai disciplinari tecnici appaiono legate all'inadempimento dell'Istante alle obbligazioni contrattuali, in grado di incidere direttamente sul quantum dell'erogazione in denaro in discussione (...) "Pertanto ... la predeterminazione di sanzioni parametrate "alla gravità dell'inadempimento sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio" induce a inquadrare l'erogazione nell'ambito dei rapporti contrattuali".
In definitiva, conclude l'Agenzia delle entrate, il contributo annuale pagato dal Comune costituisce il corrispettivo della prestazione di servizi che la Società dovrà effettuare dopo la stipula della Convenzione e come tale soggetto a IVA con aliquota ordinaria.