Riforma tributi locali, riduzioni TARI per chi fa compostaggio aerobico
L’art. 28 del Dlgs 147/2026 modifica in materia di TARI numerosi commi della Legge 147/2013 art. 1 commi 645 e seguenti.
Il novellato comma 658 prevede riduzioni tariffarie anche per le utenze domestiche, oltre che per le utenze non domestiche (come in precedenza) che effettuano compostaggio aerobico.
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Vediamo i due commi a confronto:
NOVELLA NORMATIVA
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani
TESTO PREVIGENTE
658. Nella modulazione della tariffa sono assicurate riduzioni per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche.
Per converso, è abrogato il TESTO PREVIGENTE, art. 208, c. 19-bis, d.lgs. 152/2006 in materia, che considerava solo le utenze non domestiche
19-bis. Alle utenze non domestiche che effettuano il compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle attività agricole e vivaistiche e alle utenze domestiche che effettuano compostaggio aerobico individuale per i propri rifiuti organici da cucina, sfalci e potature da giardino è applicata una riduzione della tariffa dovuta per la gestione dei rifiuti urbani.