Riforma tributi locali, quando le utenze non domestiche che conferiscono in proprio sono escluse dalla TARI

L’art. 28 del Dlgs 147/2026 modifica in materia di TARI numerosi commi della Legge 147/2013 art. 1 commi 645 e seguenti.

Il nuovo comma 649 bis prevede modifica alle disposizioni per le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi.

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NOVELLA NORMATIVA

649-bis. Le utenze non domestiche che producono e conferiscono, in tutto o in parte, rifiuti urbani, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera b-ter), numero 2, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006, al di fuori del servizio pubblico, e dimostrano di averli avviati al riciclo o al recupero mediante attestazione rilasciata dal soggetto che effettua l'attività di riciclo o recupero dei rifiuti stessi, sono escluse dalla corresponsione della componente tariffaria proporzionata alla quantità dei rifiuti conferiti; le medesime utenze effettuano la scelta di servirsi del gestore del servizio pubblico o del ricorso al mercato per un periodo non inferiore a due anni. La scelta di cui al primo periodo deve essere comunicata al comune, o al gestore del servizio rifiuti in caso di tariffa corrispettiva, entro il 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo.