Riforma tributi locali, quando scatta l'assoggettamento ad IMU dei fabbricati con rendita impugnata

L’art. 32 del Dlgs 147/2026 "Disposizioni in materia di tributi regionali e locali e di federalismo fiscale regionale" disciplina come si calcola e quando può essere recuperata l'IMU nel caso in cui il contribuente abbia impugnato una rendita catastale rettificata dall'Agenzia delle Entrate. Il Comune potrà attendere la conclusione definitiva della controversia catastale prima di contestare l'eventuale maggiore IMU, ma poi potrà recuperarla anche per gli anni precedenti, secondo le regole specifiche dell'articolo.

La norma dispone "in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 296/2006" che contiene in via generale, il termine entro cui i Comuni devono notificare gli accertamenti dei tributi locali (gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati). L'art. 32 introduce una disciplina speciale per le rendite catastali impugnate: il Comune non perde il diritto di accertare la maggiore IMU semplicemente perché, nel frattempo, è trascorso il normale termine di accertamento. Il termine viene collegato alla conclusione definitiva della controversia sulla rendita catastale.

Il Comune può accertare la maggiore IMU "entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza". Quindi bisogna individuare l'anno in cui la sentenza sulla rendita catastale diventa definitiva.

La maggiore IMU è dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento. Quindi la norma stabilisce che la differenza di IMU derivante dalla maggiore rendita può essere dovuta retroattivamente dalla data in cui sono stati presentati gli atti di aggiornamento catastale.

Potrebbe anche verificarsi una situazione inversa, ovvero il contribuente, durante gli anni della controversia, ha pagato IMU sulla rendita rettificata maggiorata, mentre alla fine della controversia la rendita definitiva viene ridotta. In tal caso, il contribuente potrebbe avere versato IMU in eccesso, per tale motivo la novella normativa disciplina anche il rimborso, che deve essere richiesto dal contribuente, negli stessi termini previsti per l'accertamento. Una volta presentata l'istanza, il Comune deve effettuare il rimborso entro 180 giorni dalla presentazione della domanda.

L'articolo conclude prevedendo che il recupero della maggiore IMU avvenga "con la sola applicazione degli interessi legali". Quindi nel caso disciplinato dall'art. 32, il recupero della differenza di imposta avviene con gli interessi legali, senza l'applicazione delle normali sanzioni per omesso o insufficiente versamento, visto che il contribuente non aveva necessariamente commesso un'infrazione; la rendita catastale era oggetto di una controversia ancora non definita.


NOVELLA NORMATIVA:

Art. 32. Assoggettamento IMU dei fabbricati con rendita impugnata

1.in deroga all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in caso di impugnazione della rendita catastale a seguito della rettifica operata dall'Agenzia delle entrate, il comune accerta l'eventuale maggior importo dell'imposta municipale propria, di cui all'articolo 1, commi da 739 a 783, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, scaturente dalla differenza tra la rendita proposta e la rendita rettificata, dovuta a decorrere dalla data di presentazione degli atti di aggiornamento ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia catastale, con la sola applicazione degli interessi legali. Entro gli stessi termini, è richiesto dal contribuente il rimborso delle somme versate e non dovute che il comune effettua entro centottanta giorni dalla data di presentazione dell'istanza.