Riforma tributi locali, dichiarazione TARI entro 90 giorni dal possesso
L’art. 28 del Dlgs 147/2026 modifica in materia di TARI numerosi commi della Legge 147/2013 art. 1 commi 645 e seguenti.
Il novellato comma 684 dispone che i soggetti passivi del tributo presentano la dichiarazione TARI entro 90 giorni dalla data di inizio possesso o detenzione.
La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro novanta giorni dalla data in cui sono intervenute le predette modificazioni.
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Vediamo i due commi a confronto nella nuova e precedente versione:
NOVELLA NORMATIVA:
684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa ALLA TARI, AL COMUNE O AL GESTORE DEL SERVIZIO RIFIUTI, ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.
TESTO PREVIGENTE:
684. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 31 dicembre dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di un'unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti
NOVELLA NORMATIVA:
685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata ENTRO NOVANTA GIORNI DALLA DATA in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.
TESTO PREVIGENTE:
685. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi semprechè non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente