← Indietro

Riforma IRPEF: istruzioni dell'Agenzia delle entrate

La circolare n. 2/E/2024 fornisce le istruzioni operative agli uffici dell'Amministrazione finanziaria sulla prima parte della riforma fiscale che si applicherà nel 2024 e prevede:

-la riduzione delle aliquote da 4 a 3: la prima del 23% per i redditi fino a 28mila euro; poi del 35% per i redditi superiori a 28 e fino a 50mila ed infine del 43% sopra questa ultima soglia. Al contempo, è inoltre innalzata a 1.955 euro, la detrazione per i titolari di redditi di lavoro dipendente e per taluni redditi assimilati a condizione che il reddito complessivo non superi 15.000 euro. Per il 2024, la no-tax area sale a 8.500 euro per i lavoratori dipendenti;

-la rimodulazione delle detrazioni per i contribuenti titolari di un reddito complessivo superiore a 50 mila euro. In particolare, l’ammontare della detrazione dall’imposta lorda spettante in relazione agli oneri la cui detraibilità è fissata nella misura del 19% è ridotto di un importo pari a 260 euro. Il taglio interessa anche le erogazioni liberali a favore dei partiti politici e i premi di assicurazione per rischio eventi calamitosi, sono invece escluse le spese sanitarie. Per i titolari di reddito complessivo superiore a 120 mila euro, la decurtazione di 260 euro sarà applicata alla detrazione dall’imposta lorda che risulta già ridotta per effetto della riduzione progressiva delle detrazioni del 19% introdotta dalla manovra per il 2020 e regolata dall’articolo 15, comma 3-bis, del TUIR;

- l'abrogazione l’agevolazione per la capitalizzazione delle imprese (ACE), fino ad esaurimento dei relativi effetti, quindi sono da intendersi salve le deduzioni pregresse non utilizzate per carenza di imponibile e che quindi potranno comunque essere utilizzate nelle dichiarazioni dei redditi successive.

I Comuni, le Regioni e le Province autonome hanno tempo fino al 15 aprile 2024 per adeguare la disciplina delle addizionali regionale e comunale alla nuova articolazione degli scaglioni e delle aliquote dell’IRPEF. Entro lo stesso termine del 15 aprile 2024, i Comuni possono determinare, per il solo anno 2024, aliquote differenziate dell’addizionale comunale all’imposta sul reddito delle persone fisiche sulla base degli scaglioni di reddito previsti dall’ articolo 11, comma 1, del TUIR, vigenti per l’anno 2023, (a) fino a 15.000 euro; b) oltre 15.000 euro e fino a 28.000 euro; c) oltre 28.000 euro e fino a 50.000 euro; d) oltre 50.000 euro). Qualora la delibera non venga adottata entro il 15 aprile 2024 o non venga trasmessa entro il termine di cui all’articolo 14, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 2321, ai fini della pubblicazione, con efficacia costitutiva, sul sito istituzionale del Dipartimento delle finanze del Ministero dell’economia e delle finanze, per l’anno 2024, continueranno ad applicarsi le aliquote vigenti per l’anno 2023.