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Riforma fiscale, come cambia l’addizionale Irpef

Il disegno di legge delega sulla riforma fiscale, giovedì prossima arriva in Conferenza Unificata.

Per quanto riguarda la revisione dell’addizionale comunale Irpef è previsto quanto segue:

Art. 8 (Revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef)

Il Governo è delegato ad attuare, con i decreti legislativi di cui all’articolo 1, una revisione delle addizionali comunali e regionali all’Irpef secondo i seguenti criteri e principi direttivi:

a) prevedere la sostituzione dell’addizionale regionale all’Irpef con una sovraimposta sull’Irpef la cui aliquota di base può essere aumentata o diminuita dalle regioni entro limiti prefissati. La sostituzione deve garantire che con l’applicazione della nuova aliquota di base della sovraimposta le regioni nel loro complesso ottengano lo stesso gettito che avrebbero acquisito applicando l’aliquota di base dell’addizionale regionale all’Irpef stabilita dalla legge statale;

b) prevedere per le regioni sottoposte a piani di rientro per disavanzi sanitari che, in base alla legislazione vigente, comportano l’automatica applicazione di aliquote dell’addizionale all’Irpef maggiori di quelle minime, un incremento obbligatorio della sovraimposta calcolato in modo da garantire lo stesso gettito attualmente ricavato dall’applicazione delle aliquote delle addizionali regionali all’Irpef maggiorate nella misura obbligatoria;

c) prevedere per i comuni che la facoltà di applicare un’addizionale all’Irpef sia sostituita dalla facoltà di applicare una sovraimposta sull’Irpef. I limiti di manovrabilità della sovraimposta comunale sull’Irpef sono determinati in modo da garantire ai comuni nel loro complesso un gettito corrispondente a quello attualmente generato dall’applicazione dell’aliquota media dell’addizionale all’Irpef.

In attuazione dei principi del federalismo fiscale, allo scopo di rafforzare gli elementi di responsabilizzazione e trasparenza nella gestione della finanza locale, in linea con il principio della separazione delle fonti di finanziamento per i diversi livelli di governo, i decreti legislativi di cui all’articolo 1 devono prevedere la revisione dell’attuale riparto tra Stato e comuni del gettito dei tributi sugli immobili destinati a uso produttivo appartenenti al gruppo catastale D ed eventualmente degli altri tributi incidenti sulle transazioni immobiliari.

Le revisioni di cui al comma 2 devono avvenire senza oneri per lo Stato, compensando eventuali variazioni di gettito per i diversi livelli di governo attraverso la corrispondente modifica del sistema dei trasferimenti erariali, degli altri tributi comunali e dei fondi di riequilibrio.