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Riforma fiscale, cambia il pro rata IVA

La legge 111/2023 delega per la riforma fiscale comporta novità in materia di IVA.

L’art. 7 dispone:

1.Nell'esercizio della delega di cui all'articolo 1 il Governo osserva altresì i seguenti princìpi e criteri direttivi specifici per la revisione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA):

a) ridefinire i presupposti dell'imposta al fine di renderli più aderenti alla normativa dell'Unione europea;

b) rivedere le disposizioni che disciplinano le operazioni esenti, anche individuando le operazioni per le quali i contribuenti possono optare per l'imponibilità, in conformità ai criteri posti dalla normativa dell'Unione europea;

c) razionalizzare il numero e la misura delle aliquote dell'IVA secondo i criteri posti dalla normativa dell'Unione europea, al fine di prevedere una tendenziale omogeneizzazione del trattamento per beni e servizi similari, anche individuati mediante il richiamo alla nomenclatura combinata o alla classificazione statistica, meritevoli di agevolazione in quanto destinati a soddisfare le esigenze di maggiore rilevanza sociale;

d) rivedere la disciplina della detrazione per:

1) consentire ai soggetti passivi di rendere la detrazione più aderente all'effettivo utilizzo dei beni e dei servizi impiegati ai fini delle operazioni soggette all'imposta, prevedendo, in particolare, la facoltà di applicare il criterio pro rata di detraibilità ai soli beni e servizi utilizzati da un soggetto passivo sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni che non danno tale diritto;

2) armonizzare i criteri di detraibilità dell'imposta relativa ai fabbricati a quelli previsti dalla normativa dell'Unione europea;

3) prevedere che, in relazione ai beni e servizi acquistati o importati per i quali l'esigibilità dell'imposta si verifica nell'anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all'anno in cui la fattura è ricevuta;

e) ridurre l'aliquota dell'IVA all'importazione di opere d'arte, recependo la direttiva (UE) 2022/542 del Consiglio, del 5 aprile 2022, ed estendendo l'aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d'arte, di antiquariato o da collezione;

f) razionalizzare la disciplina del gruppo IVA al fine di semplificare le disposizioni previste per la costituzione del gruppo e per l'applicazione dell'istituto;

g) razionalizzare la disciplina dell'IVA per gli enti del Terzo settore, anche al fine di semplificare gli adempimenti relativi alle attività di interesse generale.

Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate tramite il proprio portale Fiscoggi, l’articolo 7 della delega fiscale definisce i principi e i criteri direttivi bussola della revisione della normativa Iva. Tra gli interventi da mettere in cantiere: la ridefinizione dei presupposti dell’imposta in linea con le direttive dell’Unione europea, la rivisitazione della disciplina delle operazioni esenti, la razionalizzazione del numero e della misura delle aliquote Iva, la modifica di alcune detrazioni, e interventi più specifici riguardanti il gruppo Iva, il terzo settore e le importazioni di opere d’arte.

La necessità di mettere mano ai presupposti dell’imposta, si legge nella relazione illustrativa del Governo, deriva, in primo luogo dalla disomogeneità tra ordinamento interno e unionale emersa dai criteri elaborati dalla Corte di giustizia Ue. I dubbi interpretativi generati da tale discordanza devono essere eliminati tramite un intervento sistematico di carattere normativo. Ad esempio, in tema di territorialità, l’articolo 7-bis, comma 1, del decreto Iva, tratta unitariamente le cessioni di beni con e senza trasporto, mentre articolo 32 della direttiva Iva 2006/112/Ce analizza distintamente le due ipotesi. Anche per quanto riguarda il presupposto oggettivo, secondo l’Esecutivo sarebbe opportuno puntare, sempre sulla scia dei criteri unionali, a una maggiore valorizzazione del concetto economico sostanziale rispetto a quello giuridico, che invece occupa un posto di primo piano nel nostro ordinamento.

Le operazioni esenti da Iva reclamano, inoltre, una più attenta definizione sempre all’insegna delle indicazioni Ue e della Corte di giustizia europea. Occorrono disposizioni che consentano al contribuente di optare, se più conveniente, per l’imponibilità dell’operazione anche se disponibile la chance dell’esenzione.

È necessario, innanzitutto, fare ordine nel settore immobiliare caratterizzato da una normativa complessa, che distingue i regimi agevolativi in base alla natura strumentale o abitativa del bene e alle categorie degli operatori interessati. Attualmente, è prevista una generale esenzione per la cessione e la locazione di fabbricati, ma sono molte le deroghe al regime. Il sistema, quindi, va strutturato e semplificato.

Da rivedere anche le aliquote Iva. Attualmente l’Iva ordinaria è del 22%, del 4, 5 e 10 per cento le ipotesi di Iva ridotta. L’intervento di modifica mira a introdurre, in armonia con la direttiva Ue su richiamata, trattamenti Iva agevolati omogenei rispetto a quelli in vigore negli altri Stati membri per beni e servizi similari. Si potrebbe giungere all’applicazione, ad esempio, di due aliquote ridotte non inferiori al 5%, una inferiore a tale misura, e una ad “aliquota zero”, vale a dire una esenzione con diritto a detrazione.

Le aliquote light o l’esenzione sono riservate alle categorie di beni e servizi, di spessore sociale, elencate nell’allegato III della direttiva menzionata. Le agevolazioni, più nello specifico, possono riguardare un numero limitato di casi, stabiliti, per quanto riguarda le aliquote non inferiori al 5%, fino a un massimo di 24 categorie dell’allegato, e, per quanto riguarda le aliquote inferiori, in un massimo di 7 categorie.

Prevista, inoltre, in deroga al regime ordinario, la possibilità di applicare gli sconti, nei limiti sopra indicati, a particolari condizioni, anche alle cessioni di abitazioni non comprese nell’allegato richiamato.

Altra novità, l’applicazione dell’aliquota ridotta anche alle cessioni di oggetti d’arte, di antiquariato o da collezione secondo le indicazioni della direttiva n. 2022/542/UE del 5 aprile 2022 del Consiglio europeo.

Tra gli interventi più significativi in tema di Iva, un posto di rilievo spetta alle le novità in materia di detrazioni. Tra queste, in primo piano, l’introduzione della facoltà di applicare il criterio del pro-rata di detraibilità soltanto ai soli beni e servizi a uso promiscuo, utilizzati, cioè, sia per operazioni che danno diritto a detrazione sia per operazioni esenti. In sostanza viene rimosso l’obbligo del pro-rata generalizzato.

Andranno aggiornati, poi, alla luce della normativa Ue, i criteri della detraibilità Iva sui fabbricati, esclusa attualmente in caso di acquisto, locazione, gestione e recupero di immobili residenziali da parte di imprese diverse da quelle che svolgono in via esclusiva o prevalente attività edilizia nel settore abitativo. Anche in questo caso, la detraibilità o meno dell’Iva dovrà dipendere dalla natura dell’operazione per la quale è utilizzato il bene o il servizio acquistato.

Infine, la delega, sempre in tema di detrazioni Iva, prevede che per beni e servizi acquistati o importati per i quali l’imposta diventa esigibile nell’anno precedente a quello di ricezione della fattura, il diritto alla detrazione possa essere esercitato al più tardi con la dichiarazione relativa all’anno in cui la fattura è ricevuta. Salta, pertanto, il paletto per cui la detrazione può essere esercitata nel periodo in cui la fattura è ricevuta e non nel periodo in cui l’imposta è diventata esigibile.