Riforma della finanza locale, le proposte ANCI
In sede di audizione in Commissione parlamentare alla Camera, l’ANCI ha presentato interessanti PROPOSTE di riforma della finanza locale. In particolare:
- perfezionare alcuni principi contabili adeguandoli alle esigenze di tenuta finanziaria e di ripresa degli investimenti:
- attenuazione dei vincoli da FCDE, che può essere attuata con misure straordinarie e temporanee di riduzione della percentuale obbligatoria di accantonamento, accompagnate però da un intervento di incentivazione al recupero di crediti tributari e tariffari agevolato dall’abbattimento di sanzioni e interessi e da un ampio periodo di rateizzazione; a un intervento di questo tipo potrebbero essere collegate anticipazioni, con riduzione proporzionale del FCDE e finalizzate al sollecito pagamento dei debiti commerciali pregressi, nonché alla sospensione dell’entrata in vigore del Fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), di cui è comunque del tutto inopportuna l’applicazione nelle attuali condizioni;
- revisione della disciplina restrittiva circa l’utilizzo degli avanzi vincolati per gli enti in complessivo disavanzo, che limita in modo spesso paradossale l’utilizzo di risorse disponibili per investimento (da trasferimento e da accensione di prestiti) e per spese correnti vincolate (in particolare, i trasferimenti in campo sociale e scolastico in capo agli enti capofila di funzioni svolte in forma sovracomunale);
- l’utilizzo degli avanzi di amministrazione, a regime e non solo in fase emergenziale;
- accelerare l’avvio del percorso di ristrutturazione del debito locale, a suo tempo previsto dalla legge di bilancio 2020, mediante il meccanismo di accollo da parte dello Stato dell’intero debito locale, adeguandone i costi per gli enti locali alle più favorevoli condizioni di mercato, così come definito dal “Milleproroghe” 2020 (dl 162/2019, art. 39). Questo intervento può consentire di liberare a regime risorse correnti rilevanti, che stimiamo intorno a 800 milioni di euro annui per tutto il comparto. I provvedimenti attuativi (un DPCM e un decreto Mef), attesi da tempo, devono essere urgentemente emanati per realizzare il più velocemente possibile gli effetti della riforma;
- rafforzare i dispositivi di sostegno agli enti in crisi finanziaria adottati in questi mesi, perfezionando gli attuali criteri di accesso per effetto dei quali almeno 150 comuni sono rimasti esclusi dagli stanziamenti aggiuntivi, pur risultando in condizioni in tutto simili agli attuali beneficiari. Riteniamo altresì urgente l’attivazione del tavolo di confronto per giungere alla riforma della disciplina delle crisi finanziarie (riforma del Tit. VIII Tuel), sulla base dei criteri già circolati con bozze informali prodotte negli ultimi due anni;
- misure di sostegno alle società pubbliche e ai riflessi sui bilanci locali delle problematiche aziendali, che consentano di superare gli attuali divieti di intervento finanziario per le società in perdita, gli obblighi di dismissione e gli accantonamenti in caso di persistenti perdite, assicurando altresì lo snellimento di alcuni adempimenti previsti dal TUSP (d.lgs. 175/2016). Appare paradossale che diverse norme abbiano permesso di fronteggiare le perdite da emergenza sanitaria delle società, mentre in materia di riflessi sui bilanci degli enti proprietari delle perdite delle aziende pubbliche locali non c’è stato finora alcun intervento;
- la semplificazione degli adempimenti connessi agli aiuti di Stato anche alla luce della moltiplicazione dei contributi a sostegno delle attività colpite dalla crisi. In questi mesi sono divenute evidenti le inadeguatezze del Registro nazionale degli aiuti nei confronti degli adempimenti richiesti ai Comuni, in prevalenza di piccola dimensione. L’ANCI ha chiesto di dare attuazione alle semplificazioni già previste dalla legge, limitando gli obblighi di iscrizione al Registro agli aiuti (contributi o riduzioni fiscali) di valore superiore a 5mila euro, fermo restando l’obbligo di conservazione amministrativa dei dati anche per gli aiuti minori. Si tratta di un’istanza ragionevole, che non trova ostacoli nella disciplina europea né negli orientamenti della Commissione, sulla quale però, le autorità ministeriali competenti mantengono inspiegabili riserve.