Riforma del TUEL, ripartono le gestioni associate
Il disegno di legge delega di riforma del TUEL prevede la revisione delle gestioni associate dei piccoli comuni, dopo la sentenza Corte Costituzionale n. 33/2019 che ha bocciato la riforma prevista dal DL 78/2010.
Sarà attuata una vera e propria revisione della disciplina in materia di forme associative tra enti locali e di fusioni tra comuni, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)previsione della FACOLTA’ per i comuni, nel quadro del contesto economico-sociale, culturale e territoriale di riferimento, di svolgere in forma associata le funzioni e i servizi di propria competenza;
b)previsione dei casi in cui i comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, o 3.000 se si tratta di comuni montani, possono svolgere in forma autonoma, e senza ulteriori costi per la finanza pubblica, le funzioni fondamentali e i servizi connessi, al fine di assicurare la loro adeguatezza in rapporto ai cittadini che ne beneficiano;
c)disciplina delle forme di incentivazione statale, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, al fine di:
1)favorire il massimo grado di integrazione tra i comuni, graduando la corresponsione dei benefici in relazione al livello di unificazione, con riferimento alla tipologia e alle caratteristiche delle funzioni e dei servizi associati o trasferiti, in modo tale da erogare maggiori contributi nelle ipotesi di massima integrazione;
2)prevedere una maggiorazione dei contributi nelle ipotesi di fusione e di unione, rispetto alle altre forme di gestione sovracomunale;
3)prevedere periodici controlli sull’effettivo grado di trasferimento delle funzioni fondamentali per le quali siano erogati benefici economici, stabilendo in caso di riscontro negativo la ripetizione dei contributi erogati.
d)riconoscimento della potestà normativa regionale e delle province autonome, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, di disciplinare, nel rispetto dei princìpi stabiliti dalla legge dello Stato, le forme associative tra enti locali e le modalità di incentivazione delle gestioni associate intercomunali e di definire la dimensione territoriale ottimale e omogenea nonché la soglia minima per l’esercizio di funzioni e servizi in forma associata, secondo i princìpi di efficacia, economicità ed efficienza e di non duplicazione degli apparati;
e)disciplina delle modalità per l’individuazione dei livelli ottimali di esercizio associato delle funzioni fondamentali dei comuni, in caso di mancata relativa individuazione da parte delle regioni e province autonome e fino a tale individuazione;
f)determinazione, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica e sulla base di idonea copertura finanziaria, di regole di maggior favore relative ai vincoli al reclutamento del personale al fine di incentivare l’esercizio delle funzioni fondamentali in forma associata, anche in coordinamento con l’attuale normativa di riferimento in vigore per i comuni;
g)istituzione, presso la Conferenza Unificata, di un tavolo per il monitoraggio unitario dello sviluppo delle gestioni associate intercomunali e per valutare soluzioni volte a favorirne l’efficace funzionamento, anche ai fini dell’applicazione di quanto disposto ai sensi della presente legge.