Riforma del TUEL, modifiche in materia di organizzazione e personale. Cambiano i vincoli di bilancio della spesa di personale
Il disegno di legge delega di riforma del TUEL interviene in modo netto in materia di organizzazione e personale, prevendo numerose modifiche che dovranno coordinarsi con il TUPI, Dlgs 165/2001.
Sono previste nuove disposizioni volte all’armonizzazione dell’ordinamento degli uffici e del personale degli enti locali, compreso quello di qualifica dirigenziale, con la disciplina contenuta nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e in considerazione di quanto demandato alla contrattazione collettiva nazionale, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)individuazione dei princìpi generali ai quali gli statuti e i regolamenti devono attenersi nel delineare la struttura organizzativa dell’ente per assicurarne la separazione rispetto alle funzioni di indirizzo e controllo politico amministrativo riservate agli organi di governo;
b)definizione dei princìpi strategici che devono caratterizzare il personale e l’organizzazione degli enti locali, nel perseguimento della piena esplicazione dell’autonomia regolamentare e organizzativa di ciascuna amministrazione, introducendo anche princìpi e obiettivi di gestione delle risorse umane in un’ottica di sviluppo delle competenze manageriali e della direzione per progetti e obiettivi;
c)previsione di requisiti omogenei per il reclutamento del personale dirigenziale e non dirigenziale, differenziati per specifiche professionalità, fermi i requisiti generali e le misure specifiche in materia di reclutamento stabilite dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché per la riqualificazione e formazione del personale stesso;
d)rafforzamento del principio di autonomia organizzativa e regolamentare degli enti locali, prevedendo in particolare che la sezione “piano dei fabbisogni” del piano integrato di attività e organizzazione possa essere oggetto di aggiornamento anche in corso di esercizio finanziario, disponendo inoltre che, in caso di proroga dei termini per l’approvazione del bilancio di previsione, l’ente in condizione di esercizio provvisorio possa dar corso ad assunzioni programmate nell’annualità di riferimento, con l’unico limite della sostenibilità finanziaria della spesa di personale nel rispetto dell’equilibrio pluriennale di bilancio;
e)revisione e semplificazione dei vincoli relativi alla spesa del personale, con individuazione di un unico vincolo di spesa basato sul principio di sostenibilità finanziaria fermo restando il rispetto pluriennale dell’equilibrio di bilancio;
f)introduzione di misure di flessibilità per il reclutamento e l’utilizzo congiunto del personale, potenziando le possibilità di impiego del personale dipendente, anche di livello dirigenziale, degli enti locali da parte di più enti, legittimando anche il proporzionale incremento complessivo della retribuzione, correlato al maggior carico di lavoro e alle maggiori responsabilità;
g)introduzione di misure di coordinamento in materia di capacità assunzionale tra unione e comuni associati;
h)riconduzione a una disciplina omogenea della validità delle graduatorie concorsuali, nel rispetto dei limiti stabiliti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
i)disciplina degli incarichi dirigenziali, al fine di:
1)rivedere le disposizioni relative alla figura del direttore generale, assicurando che la durata del mandato coincida con quella del sindaco, del presidente della provincia, del sindaco metropolitano, prevedendo inoltre la possibilità di nominare un direttore generale nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane, nonché quella di fare il ricorso alla relativa figura, con contratto a tempo determinato, al di fuori della dotazione organica e secondo criteri stabiliti dal regolamento degli uffici e dei servizi;
2)coordinare la disciplina degli incarichi a contratto con le previsioni dell’art. 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, raccordando la disciplina generale degli incarichi dirigenziali con quella specifica legata al mandato elettivo;
3)separare le funzioni e la responsabilità dei dirigenti nella gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, mediante autonomi poteri di spesa, con particolare riferimento alla gestione delle entrate e all’organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo, fermi restando i poteri di indirizzo e di controllo politico-amministrativo che spettano agli organi di governo;
4)distinguere, a tutti gli effetti di legge, tra la responsabilità dei dirigenti nell’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, e quella relativa alle funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente.