Riforma del TUEL, come cambia la disciplina dei Segretari
Il disegno di legge delega di riforma del TUEL prevede la revisione della disciplina del regime giuridico dei Segretari degli enti locali, nel rispetto dei seguenti princìpi e criteri direttivi:
a)revisione del regime giuridico dei segretari degli enti locali, anche con riferimento al potenziamento del loro contingente numerico, delle loro funzioni e compiti, con particolare riguardo ai compiti di sovraintendenza della gestione complessiva dell’ente, di responsabilità e di coordinamento, al fine di assicurare l’indipendenza funzionale a garanzia del buon andamento e dell’imparzialità dell’amministrazione locale, anche attraverso il rafforzamento degli uffici di supporto del Ministero dell’interno, ferme restando le modalità di nomina, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, in capo all’organo politico, in coerenza con le professionalità maturate;
b)revisione del loro ruolo e delle funzioni, salvaguardandone la specialità e l’indipendenza funzionale, rafforzandone i compiti di gestione dell’azione amministrativa e dell’articolato sistema dei controlli, in un’ottica di miglioramento delle prestazioni e della qualità dei servizi resi dall’ente locale, valorizzando le funzioni di responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e prevedendo altresì una adeguata considerazione delle funzioni svolte dal segretario nei comuni capoluogo, nelle province e nelle città metropolitane con la presenza della figura del direttore generale;
c)riorganizzazione delle carriere dei segretari degli enti locali, anche attraverso l’individuazione di peculiari percorsi selettivi e formativi in linea con l’elevata qualificazione giuridica ed economica, in ragione delle competenze attribuite dall’ordinamento agli enti locali;
d)revisione delle modalità e delle tempistiche di reclutamento e formazione, mediante il corso-concorso pubblico per l’acquisizione della specifica abilitazione alla funzione cui consegue l’iscrizione nell’apposito Albo nazionale, articolato su base regionale, gestito dal Ministero dell’interno;
e)revisione della disciplina per la cancellazione dall’Albo, per l’immissione in servizio degli iscritti all’Albo che non abbiano conseguito la prima nomina presso un ente locale entro un anno e per gli incarichi conferibili al segretario nei casi previsti dall’articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 8 aprile 2013, n. 39, diversi da quelli che comportino l'esercizio delle competenze di amministrazione e gestione;
f)revisione, in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere che precedono, della disciplina dei segretari nell’ambito delle Unioni di comuni;
g)introduzione di disposizioni per assicurare la copertura delle sedi di segreteria vacanti nei piccoli comuni, anche mediante incentivi, misure premiali e di carriera.