Riforma dei tributi locali: come cambia l'IMU
Lo schema di decreto legislativo attuativo della delega di cui art. 14 Legge 111/2023, prevede numerose novità per i tributi locali.
Riportiamo l'articolo relativo all'IMU:
Articolo 22
Semplificazione in materia di imposta municipale propria (IMU)
1.All’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 756, terzo periodo, la parola “Ministro” è sostituita dalla parola “Ministero”;
b) al comma 758, lettera d) in fine è aggiunto il seguente periodo: “I comuni individuati nell’elenco contenuto nella circolare di cui al periodo precedente possono essere modificati, a seguito della conclusione della fase istruttoria effettuata dal Ministero dell’economia e delle finanze, di concerto con le Amministrazioni competenti, con circolare integrativa. L’efficacia dell’integrazione è subordinata allo stanziamento delle risorse necessarie per ristorare i comuni delle relative minori entrate.”;
c) al comma 759, lettera g-bis):
- le parole da “secondo modalità telematiche” fino a “Conferenza Stato-città ed autonomie locali” sono eliminate;
- dopo le parole: “diritto all'esenzione” sono aggiunte le seguenti: “utilizzando il modello di cui al successivo comma 768-bis”;
- dopo la parola “Analoga” la parola “comunicazione” è sostituita con la parola “dichiarazione”.
d) dopo il comma 768 è aggiunto il seguente:
- “768-bis. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione, esclusivamente in via telematica, secondo le modalità approvate con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta e costituisce l’unica modalità per l’assolvimento dell’adempimento dichiarativo. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta. Con il predetto decreto sono altresì disciplinati i casi in cui deve essere presentata la dichiarazione. Restano ferme le dichiarazioni presentate ai fini dell'IMU e del tributo per i servizi indivisibili (TASI), in quanto compatibili. Per gli enti di cui al comma 759, lettera g) si applica il regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 19 novembre 2012, n. 200 e la dichiarazione deve essere presentata ogni anno. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, può essere differito il termine di presentazione della dichiarazione di cui al primo periodo. Nelle more dell'entrata in vigore del decreto di cui al primo periodo, i contribuenti continuano ad utilizzare il modello di dichiarazione di cui al decreto del Ministero dell'economia e delle finanze 29 luglio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 184 dell’8 agosto 2022 e al decreto 4 maggio 2023 decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 121 del 25 maggio 2023.”;
e) i commi 769 e 770 sono abrogati.
Relazione illustrativa
Nell’ottica della semplificazione, l’intervento normativo, innanzitutto, prende in considerazione il decreto del Vice Ministro dell’economia e delle finanze del 7 luglio 2023 con il quale sono state individuate le fattispecie in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote dell’IMU di cui all'art. 1, commi da 748 a 755, della legge n. 160 del 2019 e sono state stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del MEF del relativo Prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della stessa legge.
Le eventuali modificazioni delle fattispecie sono attualmente affidate, dal comma 765 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, ad un decreto del Ministro; è invece più opportuno, per ragioni di semplificazione e di snellimento dei procedimenti amministrativi, che dette modifiche siano affidate ad un decreto direttoriale, atteso che ormai l’impianto del nuovo sistema di approvazione delle aliquote IMU è stato attuato.
La modifica del comma 758 dell’art. 1 della legge n. 160 del 2019, è diretta a prevedere, altresì, un meccanismo di aggiornamento dei comuni i cui terreni possono essere inclusi/esclusi dall’esenzione dall’IMU, demandato ad un atto amministrativo a conclusione dell’esperimento di una necessaria fase istruttoria. Ed invero, il riferimento alla circolare del 1993 sembra aver cristallizzato l’esenzione ai soli comuni inclusi in quell’elenco, impedendo così ad altri di rientrare o meno in detto perimetro, come è avvenuto ad esempio alcuni comuni la cui inclusione nel novero dei comuni che beneficiano dell’esenzione in questione si è resa possibile, nonostante che la fase istruttoria si fosse conclusa positivamente, solo all’esito di un importante contenzioso.
Altro intervento di semplificazione riguarda gli adempimenti dichiarativi. Ed invero al fine di facilitare i contribuenti e l’attività di gestione delle dichiarazioni IMU da parte dei comuni, sono stati unificati gli adempimenti dichiarativi relativi all’IMU in un unico modello approvato con decreto direttoriale e prevedere la trasmissione solo telematica della dichiarazione, nonché integrare il modello con gli adempimenti previsti per gli immobili occupati abusivamente.
E’ stato, poi, previsto l’allineamento dell’obbligo dichiarativo all’ordinanza della Corte di Cassazione, Sez. VI, del 21 dicembre 2022, n. 37385 che ha stabilito che la "decadenza da un beneficio fiscale in assenza del compimento di un onere di comunicazione espressamente previsto dalla legge è del resto un principio generale del diritto tributario (v. Cass. n. 21465 del 2020; Cass. n. 5190 del 2022), come pure lo è quello secondo cui le norme di esenzione, in quanto norme che fanno eccezione rispetto a principi generali, non sono applicabili in via analogica". Pertanto, poiché la decadenza dal beneficio fiscale deve riguardare tutte le fattispecie oggetto di dichiarazione e non solo quelle che sono espressamente indicate dalla legge n. 160 del 2019, la norma proposta prevede l'eliminazione delle fattispecie in cui è prevista la decadenza dal beneficio fiscale nell’ipotesi in cui il contribuente non presenti la dichiarazione, che sono espressamente regolate dalla legge n. 160 del 2019 e che hanno creato dubbi interpretativi.
Ne parleremo mercoledì prossimo 12 febbraio, dalle ore 9 alle ore 13, durante il Webinar in tema LA RIFORMA DELLA RISCOSSIONE A MEZZO RUOLO E GLI EFFETTI SUL RECUPERO DELLE ENTRATE LOCALI.