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Riforma codice degli appalti, periodo transitorio fino a dicembre

Il nuovo codice degli appalti di cui Dlgs 36/2023, in vigore dal 1 aprile scorso, entrerà a regime dal 1 luglio prossimo.

Tuttavia è previsto un periodo transitorio fino al 31 dicembre 2023.

L’aggiornamento del DUP e Programma Opere pubbliche 2023-2025 sarà fatto secondo l’attuale disciplina; stessa cosa per il Piano biennale acquisti beni e servizi.

Invece, l’impostazione del DUP e del Programma Opere pubbliche 2024-2026 – che dovranno essere presentati al Consiglio comunale entro il 31 luglio 2023 - sarà fatta secondo le nuove disposizioni di cui Dlgs 36/2023, dove assumono un ruolo importante gli articoli da 37 a 47. Stessa cosa per il piano acquisti beni e servizi, che dal 2024 sarà triennale e per importi superiori a 139.000 euro.

Per le nuove opere la progettazione sarà su due livelli, scompare il progetto definitivo. Quindi cambiano anche i riflessi contabili, ad es. per la formazione del fondo pluriennale vincolato come da paragrafo 5.4.9 All. 4/2 Dlgs 118/2011 e smi.

Per avvisi o bandi già pubblicati prima del 1° luglio 2023 si applicheranno ancora le disposizioni di cui al vigente Dlgs 50/2016.

Come rilevato anche in una preziosa nota di ANCI, fino al 31 dicembre 2023, inoltre, continuano ad essere in vigore e ad applicarsi le seguenti specifiche norme di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

a)
– Articolo 70 – Avvisi di preinformazione
– Articolo 72 – Redazione e modalità di pubblicazione dei bandi e degli avvisi
– Articolo 73 – Pubblicazione a livello nazionale
– Articolo 127, comma 2 – Pubblicità e avviso periodico indicativo
– Articolo 129, comma 4 – Bandi di gara e avvisi relativi agli appalti aggiudicati

b)
il decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, adottato in attuazione dell’articolo 73, comma 4 del medesimo codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 del 2016 e recante “Definizione degli indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara”.

Continuano a trovare attuazione le norme in materia di pubblicazioni sulla piattaforma del Servizio contratti pubblici del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, realizzata in collaborazione con le regioni e province autonome di cui all’Allegato B del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi degli articoli 66, 122 e 124 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

c)
Sempre fino al 31 dicembre 2023, solo per lo svolgimento delle seguenti attività:

a) redazione o acquisizione degli atti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, pubblicazione, affidamento ed esecuzione dei contratti;
b) trasmissione dei dati e documenti relativi alle procedure di cui alla lettera a);
c) accesso alla documentazione di gara;
d) presentazione del documento di gara unico europeo;
e) presentazione delle offerte;
f) apertura e la conservazione del fascicolo di gara;
g) controllo tecnico, contabile e amministrativo dei contratti anche in fase di esecuzione e la gestione delle garanzie

continuano ad applicarsi, i seguenti articoli del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50:

– Articolo 21, comma 7- Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici
– Articolo 29 – Principi in materia di trasparenza
– Articolo 40 – Obbligo di uso dei mezzi di comunicazione elettronici nello svolgimento di procedure di aggiudicazione
– Articolo 41 comma 2-bis – Misure di semplificazione delle procedure di gara svolte da centrali di committenza
– Articolo 44 – Digitalizzazione delle procedure
– Articolo 52 – Regole applicabili alle comunicazioni
– Articolo 53 – Accesso agli atti e riservatezza
– Articolo 58 – Procedure svolte attraverso piattaforme telematiche di negoziazione
– Articolo 74 – Disponibilità elettronica dei documenti di gara
– Articolo 81 – Documentazione di gara
– Articolo 85 – Documento di gara unico europeo
– Articolo 105, comma 7 – Subappalto (deposito del contratto di subappalto presso la SA da parte dell’affidatario)
– Articolo 111, comma 2-bis – Controllo tecnico, contabile e amministrativo (metodologie e strumentazioni elettroniche per collegamento a banca dati ANAC)
– Articolo 213, commi 8, 9 e 10 – Autorità Nazionale Anticorruzione (Gestione da parte dell’ANAC della banca dati Nazionale dei Contratti Pubblici)
– Articolo 214, comma 6 – Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e struttura tecnica di missione (abilitazione da parte del MIT di commissari straordinari nel caso di inadempienza dei soggetti competenti).

Conseguentemente, dal 1° gennaio 2024, anche per le succitate attività, acquistano invece efficacia le disposizioni dei seguenti articoli del Nuovo Codice Appalti:

– Articolo 19 – Principi e diritti digitali
– Articolo 20 – Principi in materia di trasparenza
– Articolo 21 – Ciclo di vita digitale dei contratti pubblici
– Articolo 22 – Ecosistema nazionale di approvvigionamento digitale (e-procurement).
– Articolo 23 – Banca dati nazionale dei contratti pubblici
– Articolo 24 – Fascicolo virtuale dell’operatore economico
– Articolo 25 – Piattaforme di approvvigionamento digitale
– Articolo 26 – Regole tecniche
– Articolo 27 – Pubblicità legale degli atti
– Articolo 28 – Trasparenza dei contratti pubblici
– Articolo 29 – Regole applicabili alle comunicazioni
– Articolo 30 – Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici
– Articolo 31 – Anagrafe degli operatori economici partecipanti agli appalti
– Articolo 35 – Accesso agli atti e riservatezza
– Articolo 36 – Norme procedimentali e processuali in tema di accesso
– Articolo 37, comma 4 – Programmazione dei lavori e degli acquisti di beni e servizi.
– Articolo 81 – Avvisi di preinformazione
– Articolo 83 – Bandi e avvisi: contenuti e modalità di redazione
– Articolo 84 – Pubblicazione a livello europeo
– Articolo 85 – Pubblicazione a livello nazionale
– Articolo 99 – Verifica del possesso dei requisiti
– Articolo 106, comma 3, ultimo periodo, – Garanzie per la partecipazione alla procedura
– Articolo 115, comma 5 – Controllo tecnico contabile e amministrativo
– Articolo 119, comma 5 – Subappalto “a cascata”
– Articolo 224, comma 6 – Disposizioni ulteriori

Per gli affidamenti e i contratti a valere su progetti PNC e PNRR e sulle relative infrastrutture di supporto, anche successivamente al 1° luglio 2023, si applicano le disposizioni di cui al decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 108 del 2021, nonché le specifiche disposizioni legislative finalizzate a semplificare e agevolare la realizzazione degli obiettivi stabiliti dal PNRR e dal PNC.

E’ inoltre previsto, in via generale che, nel caso in cui l’incarico di redazione del progetto di fattibilità tecnico economica sia stato formalizzato prima del 1° luglio 2023, la stazione appaltante può procedere all’affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione dei lavori sulla base del progetto di fattibilità tecnica ed economica oppure sulla base di un progetto definitivo redatto ai sensi dell’articolo 23 (Livelli della progettazione per gli appalti, per le concessioni di lavori nonché per i servizi) del codice dei contratti pubblici, di cui decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Specifiche procedure, inoltre, attengono gli interventi infrastrutturali e strategici, le procedure di impatto ambientale grandi opere e le proroghe della dichiarazione di pubblica utilità sui progetti già approvati dal CIPESS.

Vi sono, altresì, norme transitorie per la partecipazione alle gare per appalti di servizi, forniture e lavori dei consorzi stabili.

A decorrere dal 1° luglio 2023, in luogo dei regolamenti e delle linee guida dell’ANAC, adottati in attuazione del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016 e delle linee guida adottate dall’ANAC, laddove non diversamente previsto nel nuovo codice, si applicano le corrispondenti disposizioni dello stesso e dei suoi allegati.