Rifiuto cessione crediti, si riducono i tempi
L’art. 40 del DL 19/2024, appena convertito in legge, al comma 1 opera una modifica dell’Allegato II.14 al Codice dei contratti pubblici, riducendo da 45 a 30 giorni dalla notifica il termine entro il quale le stazioni appaltanti possono rifiutare le cessioni dei crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione.
Come precisato dal Governo nella relazione illustrativa, l’articolo in esame è stato introdotto per favorire il conseguimento della riforma 1.11 “Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie”, modificata in occasione della revisione del PNRR con l’aggiunta di alcune milestone. La riforma intende favorire il rispetto dei tempi di pagamento nelle transazioni commerciali della Pubblica amministrazione e risulta abilitante e funzionale all'attuazione del PNRR nel suo complesso.
La disposizione è dunque volta a rendere più spedita la cessione dei crediti derivanti da transazioni commerciali, che diventa efficace e opponibile una volta trascorsi 30 giorni di silenzio da parte della stazione appaltante, contribuendo così all’attuazione della Riforma 1.11 del PNRR (Riduzione dei tempi di pagamento delle pubbliche amministrazioni e delle autorità sanitarie), Misura M1C1-72-quater.
L’articolo 6 del menzionato Allegato II.14 del Codice dei contratti pubblici riguarda le cessioni di crediti. Il testo vigente del comma 2 dispone che, fatto salvo il rispetto degli obblighi di tracciabilità, le cessioni di crediti da corrispettivo di appalto, concessione e concorso di progettazione sono efficaci e opponibili alle stazioni appaltanti che sono amministrazioni pubbliche qualora queste non le rifiutino con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque giorni dalla notifica della cessione.