← Indietro

Rifinanziato il fondo piccoli comuni con carenze strutturali

L’articolo 7-ter del DL n. 34/2023, convertito in Legge n. 56/2023, rifinanzia, per il 2023, il fondo istituito dalla legge di bilancio per il 2022 in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da criticità strutturali evidenziate da specifici indicatori.

In particolare, la norma in esame, modificando l’art. 1, commi 581 e 582 della legge n. 234 del 2021 (legge di bilancio 2022), prevede:

- alla lettera a), il rifinanziamento, nella misura di 9 milioni di euro per il 2023, della dotazione del fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell’interno – già destinatario di una dotazione di 50 milioni di euro per il 2022 – in favore dei comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della Regione Sardegna, con popolazione inferiore a 5 mila abitanti e caratterizzati da:

  • popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento ridottasi di oltre il 5 per cento rispetto al 2011;
  • reddito medio pro capite inferiore di oltre 3 mila euro rispetto alla media nazionale;
  • Indice di Vulnerabilità Sociale e Materiale (ISVM) superiore alla media nazionale.

- alla lettera b), la fissazione del termine del 30 giugno 2023 per l’adozione del decreto del Ministero dell’interno, di concerto con il Ministero dell’economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali, con cui si procederà al riparto dei suddetti 9 milioni di euro per il 2023 tra i comuni beneficiari, in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento.

Richiamo normativo

Art. 7-ter DL 34/2023 - Rifinanziamento del fondo di cui all'articolo 1, comma 581, della legge 30 dicembre 2021, n. 234

  1. All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 581, dopo le parole: «per l'anno 2022» sono inserite le seguenti: «e di 9 milioni di euro per l'anno 2023»;

b) al comma 582 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023».