Riequilibrio finanziario per gli enti zone sisma
Il DL 104/2023 in conversione in legge prevede all’art. 21 ter norme in materia di interventi per le zone sismiche.
In particolare, come evidenzia l’Ufficio Studi della Camera, L’articolo 21-ter attribuisce ai comuni interessati dagli eventi sismici verificatisi nelle regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria a far data dal 24 agosto 2016 la facoltà di riformulare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale già adottato (comma 1).
L’esercizio di tale facoltà sospende temporaneamente la possibilità per la Corte dei conti di assegnare il termine per l'adozione delle misure correttive, le procedure esecutive intraprese nei confronti dell'ente, nonché il termine per la deliberazione del dissesto (commi 2 e 3).
Inoltre, l’articolo concede ai medesimi enti la facoltà di ripianare in 15 anni il disavanzo emergente dal rendiconto 2022 dei comuni interessati dagli eventi sismici dovuto alla diversa modalità di calcolo dell’accantonamento al Fondo crediti dubbia esigibilità (comma 4).