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Riequilibrio e controllo sulle società partecipate

La Corte dei Conti Sicilia, con deliberazione n. 102/2020 ha evidenziato che gli enti locali in stato di riequilibrio finanziario devono attuare ancora di più azioni volte a garantire una governance effettiva su tutte le proprie società partecipate, fra cui anche una disapprovazione con fermezza delle carenze informative ascrivibili alle società predette che non consentano all’ente socio di adempiere ai propri obblighi legali di verifica.

Per quanto riguarda i rilievi in ordine al livello di governance sulle partecipate, le repliche dell’ente hanno, in parte, confermato i risultati dell’analisi esposta nel deferimento, risultando, infatti, una vigilanza sull'andamento delle gestioni societarie, non conforme all'impianto normativo che governa la materia.

Al riguardo non è superfluo ricordare che, oltre alle norme più datate contenute nel TUEL e nel D.lgs. n. 118/2011 (volte ad imporre ad ogni ente locale, a salvaguardia dei propri equilibri finanziari, di attivare un sistema di controllo, con acquisizione di dati certi ed asseverati da parte degli organi di revisione delle partecipate), si è aggiunto il regime contenuto nel T.U. in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al D.lgs. n. 175 del 2016 e s.m.i., diretto a rafforzare la tutela degli interessi sottesi.

Con la conseguenza che l’ente locale, tanto più quello in stato di riequilibrio finanziario pluriennale come il Comune in esame, è tenuto ad attuare ogni azione volta a garantire una governance effettiva su tutte le proprie partecipate; azioni nel cui novero ricadono anche quelle orientate a stigmatizzare le carenze di flussi informativi, ascrivibili alle partecipate, che non consentono all’ente di adempiere i pertinenti obblighi legali di verifica.

Considerato che la problematicità in esame è pressochè sovrapponibile a quella accertata nell’ultimo monitoraggio effettuato, il Collegio richiama i pertinenti moniti espressi nella precedente deliberazione 168/2019/PRSP.