Rientro in Comune del personale di ente partecipato
La Corte dei conti Sicilia, con delibera n. 142/2022 ha chiarito che i dipendenti assunti da ente partecipato possono rientrare in Comune solo in presenza di alcuni condizioni, quali l’aver svolto il corso pubblico in Comune, la presenza di posto vacante, il rispetto dei limiti assunzionali.
Nel caso in esame, il Comune istante ha chiesto, in caso di mantenimento della propria partecipata Istituzione Comunale, come debba essere computata la spesa per il relativo personale nel bilancio di previsione e nel conto consuntivo dell’Ente, nonché nella pianta organica, ai fini del calcolo della propria capacità assunzionale, di cui al D.L. n.34 del 2019 convertito dalla L.n.58 del 2019 e al DM applicativo del 17 marzo 2020.
In particolare, vengono rappresentate quattro ipotesi in ordine al calcolo di detta spesa, nell’ambito del bilancio dell’Ente:
1) tutto il personale contrattualizzato dalla partecipata;
2) solo il personale contrattualizzato dal Comune sia a tempo indeterminato che determinato (poi stabilizzato dall’Istituzione);
3) solo il personale del comune a tempo indeterminato transitato nell’Istituzione;
4) nessuna unità di personale.
Il Comune ha chiesto, inoltre, in caso di estinzione dell'Istituzione Comunale se potrà assorbire nella propria pianta organica il personale della suddetta Istituzione con riferimento alle quattro ipotesi sopraesposte.
Sul merito della prima questione proposta, e cioè se i dipendenti della Istituzione vanno considerati ai fini del calcolo della capacità assunzionale del Comune, il Collegio rileva, innanzitutto, che l’istituto giuridico della “istituzione” disciplinato dalle disposizioni normative dell’ordinamento degli Enti locali applicabili nella Regione siciliana è radicalmente differente da quello disciplinato dall’art. 114, comma secondo e segg., del D.Lgs. n. 267 del 2000 (TUEL), applicato agli altri enti territoriali del territorio italiano.
L’art. 6 della Legge regionale n. 30 del 23 ottobre 2000, rubricato “Funzionamento degli organi comunali e provinciali”, alla lettera e) del comma 1, dell'articolo 1 della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48 ha apportato le seguenti aggiunte e sostituzioni: “- prima del punto 1) è aggiunto il seguente: 1. Il comma 2 dell'articolo 23 è sostituito dal seguente: 2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di personalità giuridica (enfasi del redattore), di autonomia gestionale e di proprio statuto, approvato dal consiglio comunale o provinciale.”
L’art. 114, secondo comma, del TUEL (D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267) invece, stabilisce che: “2. L'istituzione è organismo strumentale dell'ente locale per l'esercizio di servizi sociali, dotato di autonomia gestionale. “
Se dunque le istituzioni comunali siciliane hanno personalità giuridica e non la mera “autonomia gestionale”, ne consegue che l’organizzazione delle stesse è distinta rispetto a quella dell’Ente locale che le ha istituite con proprio provvedimento amministrativo, disciplinando nel relativo statuto - oltre allo scopo - la durata, gli organi, il funzionamento, la potestà regolamentare, i controlli, il bilancio d’esercizio, il patrimonio ed il personale.
La “personalità giuridica”, pertanto, costituendo uno “schermo” che distingue l’organizzazione dell’istituzione da quella dell’Ente locale, in tema di personale, da una parte consente all’Istituzione di contrattualizzare le risorse umane secondo procedure disciplinate dal proprio regolamento per l’assunzione del personale – in presenza di adeguate risorse finanziarie - ma, dall’altra, non consente di poter assimilare il personale dell’Istituzione al personale dell’ente locale costituente.
Ciò comporta, con riferimento ai criteri per individuare i limiti assunzionali di cui al D.L. n.34 del 2019, convertito dalla L.n.58 del 2019, che occorre far riferimento alle definizioni contenute nell’art. 2 del DM 17 marzo 2020, che recita: “1. Ai fini del presente decreto sono utilizzate le seguenti definizioni: a) spesa del personale: impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché per tutti i soggetti a vario titolo utilizzati, senza estinzione del rapporto di pubblico impiego, in strutture e organismi variamente denominati partecipati o comunque facenti capo all’ente, al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell’IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;”.
Secondo tale definizione, non è possibile far rientrare nell’aggregato di cui alla lett.a) la spesa del personale delle istituzioni comunali, in quanto queste ultime sono dotate di personalità giuridica, che non consente di considerarle quali mere articolazioni organizzative dell’ente locale.
Tale assunto trova indiretta conferma nella deliberazione 50/2021 della Corte dei Conti della Emilia Romagna, che individua come rientranti nel calcolo della capacità assunzionale il personale delle Istituzioni in quanto esse “non possono essere considerate quale soggetto distinto dall’ente-capogruppo ma, di questo, mere articolazioni organizzative”, e ciò in quanto le Istituzioni disciplinate dal TUEL non sono caratterizzate dalla personalità giuridica, come quelle degli enti locali della Regione siciliana.
Per quanto riguarda invece il secondo quesito, cioè la possibilità di assorbire nella propria pianta organica i dipendenti della istituzione qualora il Comune decidesse di estinguere la suddetta partecipata, il Collegio sottolinea che la rilevata distinzione dei soggetti giuridici ( Ente locale ed Istituzione avente propria personalità giuridica) si riflette, altresì, sulla possibilità per il Comune di assorbire – in caso di estinzione dell’Istituzione – il personale di quest’ultima; infatti, qualora l’Ente locale addivenisse alla decisione di estinguere l’istituzione, solo il personale già originariamente contrattualizzato dal Comune a tempo indeterminato e poi transitato all'Istituzione (laddove sussistano tutti i presupposti) potrebbe essere reinternalizzato nei ruoli dello stesso, tuttavia nei limiti della capacità assunzionale dell’ente locale.