Rientro dipendente RSU
ARAN ha risposto (CQRS 186 a7) al seguente quesito: un dipendente eletto componente RSU in una sede di assegnazione temporanea che deve rientrare nel proprio Ufficio di appartenenza (ad esempio a seguito dello scadere di una mobilità temporanea o per intervenuta insussistenza dei requisiti che ne hanno determinato l’accoglimento o per lo scadere del beneficio richiesto) necessita del preventivo nulla osta da parte della RSU (art. 20, comma 4, CCNQ 4 dicembre 2017)?
RISPOSTA
L’art. 7, comma 4, del ACQ 12 aprile 2022 consente ai dipendenti che si trovano in posizione di comando, fuori ruolo o qualsiasi altra forma di assegnazione temporanea presso altre amministrazioni (o presso un’altra sede o struttura periferica) di esercitare l’elettorato passivo anche presso l’amministrazione/sede di assegnazione, a condizione che la durata del comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea sia almeno pari a quella prevista per godere del diritto all’elettorato passivo nel caso di rapporto di lavoro tempo determinato di cui ai commi 2 e 3.
La norma in esame chiarisce che “al termine del periodo di comando, fuori ruolo o altra forma di assegnazione temporanea il lavoratore rientra nell’amministrazione/sede di provenienza e decade dalla carica di componente RSU”. Conseguentemente, trattandosi di un’ipotesi di decadenza, non sussiste alcuna necessità del nulla osta da parte della RSU.