Riemettere un avviso di accertamento è possibile
“In caso di annullamento dell’avviso di accertamento da parte del giudice del merito, l’amministrazione finanziaria, se non siano maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato, può emettere per il medesimo periodo di imposta un nuovo atto impositivo, purché nel rispetto del divieto di plurime imposizioni di cui all’art. 67 del d.p.r. n. 600 del 1973 e dunque previo annullamento, nell’esercizio del potere di autotutela, di quello precedente”.
Questa è la motivazione riportata nell’ordinanza n. 27874 del 12/10/2021 (già precedentemente sostenuta nella sentenza di Cassazione n. 27091/2019).
Nel caso specifico, una società lamentava l’emissione da parte dell’Ente di un nuovo avviso di pagamento successivo all’annullamento giudiziale definitivo, eccependo che l’atto presentasse vizi nella forma, nella motivazione e di aver “duplicato” un avviso annullato con sentenza passata in giudicato.
Si contestava, altresì, il richiamo e la mancata allegazione all’atto di una delibera tariffaria non pertinente all’annualità contestata da parte dell’Ente.
Dunque è possibile riemettere un avviso di accertamento annullato dal giudice, ponendo attenzione che non siano già maturate decadenze o prescrizioni e non vi sia violazione del giudicato. Relativamente alla delibera, si deve ricordare che è la motivazione della pretesa tributaria ad essere applicata nell'avviso , e non gli atti che supportano e regolamentano il potere impositivo.