Riduzioni TARI entro il 31 luglio
L’art. 40 comma 5ter DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022 dispone: “Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022”.
E’ quindi necessario applicare avanzo vincolato 2021 ed effettuare regolarizzo contabile con reversale in quietanza sulla TARI.
Per fare questo occorre modificare il regolamento della TARI con delibera di Consiglio comunale, andando in deroga all’art. 1 comma 660 Legge 147/2013 che dispone “Il comune può deliberare, con regolamento di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n. 446 del 1997, ulteriori riduzioni ed esenzioni rispetto a quelle previste dalle lettere da a) a e) del comma 659. La relativa copertura può essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa e deve essere assicurata attraverso il ricorso a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune”.
La delibera di natura regolamentare necessaria per autorizzare le riduzioni Tari deve essere adottata entro il 31 luglio 2022, per effetto dell’art. 43 comma 11 DL 50/2022, che ha modificato l’art. 3 comma 5 quinquies DL 228/2021 (A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile) e dell’art. 13 comma 5 bis DL 4/2022, a seguito del DM Interno 28 giugno 2022 che ha rinviato la scadenza del bilancio 2022-2024 al 31 luglio.
Ma che cosa significa fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021? L’avanzo vincolato da fondi Covid 2021 si divide in due parti: a) avanzo vincolato da legge, b) avanzo vincolato da trasferimenti. Questa seconda parte sembra esclusa, come conferma la FAQ 49 RGS, in quanto finalizzata a scopi precisi. La quota vincolata da legge, contiene tre quote particolari, ovvero la parte relativa a imposta di soggiorno, contratti continuativi, quota Tari figurativa 2020. Di certo è possibile utilizzare la quota derivante da fondo funzioni.
Tuttavia, dentro alla quota di avanzo da trasferimenti si intravvedono possibilità di utilizzo al fine di cui comma 5ter art. 40 DL 50/2022 in commento, ovvero:
la quota di cui art. 6 DL 73/2021 destinata ex lege proprio alle riduzioni TARI per le sole utenze non domestiche
la quota di fondo di solidarietà alimentare 2021 ex art. 53 DL 73/2021 ma solo per le utenze domestiche visto che tale quota serve a finanziare anche le utenze, tra cui compare la TARI (fruizione di un servizio pubblico). Riteniamo invece che non sia possibile utilizzare la quota di fondo di solidarietà 2020 ex art. 19 decies DL 137/2020 in quanto il fondo 2020 è rimasto distinto rispetto al fondo 2021 e non prevedeva la possibilità di finanziare le utenze
la quota di fondo zone rosse e zone rosse bis di cui art. 112 e 112 bis DL 34/2020, sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche
Anche dentro l'avanzo da legge compare un'altra quota utilizzabile sia per le utenze domestiche sia per le utenze non domestiche, come per il fondo funzioni, ovvero la quota TARI figurativa 2020 di cui tabella 1 allegata al DM MEF-RGS, n. 59033 del 1° aprile 2021.
In mancanza di precisazioni normative, si ritiene che la riduzione di cui art. 40 comma 5 ter DL 50/2022 riguardi sia la parte fissa sia la parte variabile della tariffa.
E’ utile, anche se noto, aggiungere che le quote di avanzo vincolato utilizzabili per il fine in esame saranno solo quelle rideterminate ai sensi dell’art. 37 bis DL 21/2022 convertito in Legge 51/2022, a seguito dell'invio della certificazione fondi Covid 2021 al Ministero Economia e Finanze effettuato entro il 31 maggio 2022.