Riduzioni TARI entro 31 agosto, occorre chiarimento
Ancora una volta, l’abitudine del legislatore, o meglio di chi scrive le leggi negli uffici di corsa, di mettere scadenze non correlate al contesto complessivo, porta un dubbio interpretativo sull’applicazione di norme tributarie.
Dopo le grottesche perplessità circa la possibilità di approvare o variare la TARI oltre il 30 aprile, posto il rinvio della scadenza del bilancio di previsione oltre tale data, ora venite meno grazie a un nuovo intervento normativo, si ripropone ora il dubbio dell’applicazione dell’art. 40 comma 5 ter DL 50/2022 in merito alle riduzioni TARI mediante utilizzo dei fondi covid in avanzo 2021 (non tutti) oltre il 31 luglio 2022 ed entro il 3 agosto 2022, data ultima per l’approvazione del bilancio di previsione.
La norma infatti richiama in fondo una dicitura alquanto imprecisa ovvero: “le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022” non specificando né il richiamo della normativa in deroga (si pensa innanzitutto al comma 660 Legge 147/2013, ma anche al comma 169 Legge 296/2006 in quanto al momento della scrittura della norma la scadenza per l’approvazione del bilancio 2022 – 2024 era ancora fissata al 30 giugno 2022).
Cerchiamo di affrontare la questione analizzando la norma vigente:
L’art. 40 comma 5 ter del DL 50/2022 convertito in Legge 91/2022 dispone: Al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità dei mercati dell'energia e delle materie prime, per il 2022 i comuni possono prevedere riduzioni della tassa sui rifiuti e della tariffa avente natura corrispettiva di cui al comma 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147, utilizzando, ai fini della copertura delle conseguenti minori entrate, gli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021. Ai fini di cui al primo periodo, le deliberazioni riguardanti le relative riduzioni possono essere approvate, in deroga ai termini previsti dalla normativa vigente, entro il 31 luglio 2022.
L’art. 1 comma 169 Legge 296/2006 dispone: Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.
L’art. 43 comma 11 DL 50/2022 dispone: All'articolo 3, comma 5-quinquies, del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.»
L’art. 3 comma 5 quinquies DL 228/2021 integrato dall’art. 43 comma 11 DL 50/2022 dispone ora: A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno. Nell'ipotesi in cui il termine per la deliberazione del bilancio di previsione sia prorogato a una data successiva al 30 aprile dell'anno di riferimento, il termine per l'approvazione degli atti di cui al primo periodo coincide con quello per la deliberazione del bilancio di previsione. In caso di approvazione o di modifica dei provvedimenti relativi alla TARI o alla tariffa corrispettiva in data successiva all'approvazione del proprio bilancio di previsione, il comune provvede ad effettuare le conseguenti modifiche in occasione della prima variazione utile.
La nota dell’ufficio studi del Senato chiarisce quanto segue:
L’articolo 40, comma 5-ter disciplina la possibilità, per i comuni, di operare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva per l’esercizio 2022. Il comma che – al fine di contenere la crescita dei costi dei servizi di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, in corrispondenza dell'aumento degli oneri di gestione derivanti dalle attuali criticità sui mercati dell'energia e delle materie prime – per il 2022 i comuni possono finanziare riduzioni delle tariffe della Tari e della Tari corrispettiva mediante l'impiego degli eventuali avanzi vincolati derivanti dal mancato utilizzo dei fondi emergenziali erogati nel biennio 2020-2021.
A tali fini, le deliberazioni relative esclusivamente alle riduzioni tariffarie possono essere approvate, in deroga ai termini attualmente vigenti, entro il termine del 31 luglio 2022.
Si ricorda che l’art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. 228/2021, dispone, tra l’altro, che “a decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, possono approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”. La disciplina recata dal citato comma è però modificata dall’art. 43, comma 11, del decreto-legge 50/2022.
Da quanto sopra emerge, sembra che la scadenza del 31 agosto per l’approvazione del bilancio di previsione 2022-2024 consenta di operare qualsiasi modifica alla TARI, sia per i Comuni che hanno già approvato il bilancio, sia per chi deve ancora approvarlo. Di conseguenza anche le riduzioni mediante utilizzo dei Fondi Covid in avanzo 2021 (naturalmente non tutti).
La perplessità può essere legata alla fonte di finanziamento, ovvero fondi covid e non fiscalità generale, in deroga all’art. 1 comma 660 Legge 147/2013. Ma in questo caso quale sarebbe la ratio della scadenza del 31 luglio?
Un chiarimento ministeriale sarebbe alquanto gradito.