Riduzione TARI per mancato svolgimento del servizio rifiuti
La Corte di Cassazione, con sentenza n. 25589 del 31 agosto 2022, è intervenuta sul tema della riduzione TARI in caso di asserito presunto mancato svolgimento del servizio rifiuti.
I magistrati hanno rilevato che le modalità concrete di svolgimento del servizio di raccolta rifiuti, la sua estensione, l'individuazione delle aree interessate rientrano - già in astratto - tra le condizioni variabili, suscettibili di modifica nel corso del tempo e degli anni ed in relazione alle quali, pertanto, difetta, ai fini del giudicato, il requisito imprescindibile della durevolezza e permanenza nel tempo del dato oggettivo di attivazione ed erogazione del servizio, inteso quale presupposto dell'imposizione (arg. da Cass., Sez. 5, 26.1.2018, n. 1963, Rv. 646899-01);
Ove il Comune abbia istituito e attivato il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti nella zona nella quale si trova l'immobile del contribuente e quest'ultimo, tuttavia, abbia provveduto a gestire direttamente gli stessi, indipendentemente dalle ragioni per le quali ciò sia avvenuto, la tassa è egualmente dovuta essendo finalizzata a consentire all'amministrazione locale di soddisfare le esigenze generali della collettività e non di fornire, secondo una logica commutativa, prestazioni riferibili a singoli utenti - ma in misura ridotta ai sensi del D.Lgs. n. 507 del 1993, art. 59, comma 4 (Cass. n. 11451 del 2015).
In materia di imposta sui rifiuti, pur operando il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, grava sul contribuente l'onere di provare la sussistenza delle condizioni per beneficiare del diritto ad ottenere una riduzione della superficie tassabile o, addirittura, l'esenzione costituendo questa un'eccezione alla regola del pagamento del tributo da parte di tutti coloro che occupano o detengono immobili nelle zone del territorio comunale.
Costituiscono presupposto impositivo l'occupazione o la conduzione di locali ed aree scoperte, adibiti a qualsiasi uso privato, non costituenti accessorio o pertinenza degli stessi, di talché, pur valendo il principio secondo cui è l'Amministrazione a dover fornire la prova della fonte dell'obbligazione tributaria, è onere del contribuente dimostrare la sussistenza delle condizioni per beneficiare della riduzione della superficie tassabile ovvero dell'esenzione, trattandosi di eccezione rispetto alla regola generale del pagamento dell'imposta sui rifiuti urbani nelle zone del territorio comunale (Cass. n. 12979 del 2019).