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Riduzione TARI per mancato svolgimento del servizio

La Corte di Cassazione, con sentenza n. 19767/2020 è intervenuta nuovamente sulla questione della riduzione della Tari per mancato svolgimento del servizio.

La Commissione Tributaria Provinciale aveva riconosciuto la riduzione a favore del contribuente, mentre la Commissione Tributaria Regionale ha ribaltato la decisione a favore del Comune. La Suprema Corte ha invece deciso che la specifica riduzione del 40 per cento, prevista dal comma 657, dell’articolo 1 della legge 147/2013, spetti per il solo fatto che il servizio di raccolta, pur debitamente istituito e attivato nel perimetro comunale, non venga poi concretamente svolto in una determinata zona del territorio comunale, purché questa zona sia di significativa estensione.

Le riduzioni del comma 657 art. 1 legge 147/2013 sono di carattere tecnico, mentre le riduzioni di cui comma 659 stessa legge, non richiedono una istanza specifica ma solo la dimostrazione del fatto costituito dalla contrazione del servizio, che non comporta la disapplicazione del tributo ma solamente una riduzione.

Richiamo normativo:

Legge 147/2013 art. 1 comma 657

657. Nelle zone in cui non è effettuata la raccolta, la TARI è dovuta in misura non superiore al 40 per cento della tariffa da determinare, anche in maniera graduale, in relazione alla distanza dal più vicino punto di raccolta rientrante nella zona perimetrata o di fatto servita.

Legge 147/2013 art. 1 comma 659

659. Il comune con regolamento di cui all'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, può prevedere riduzioni tariffarie ed esenzioni nel caso di:

a) abitazioni con unico occupante;

b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo;

c) locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente;

d) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero;

e) fabbricati rurali ad uso abitativo;

e-bis) attività di prevenzione nella produzione di rifiuti, commisurando le riduzioni tariffarie alla quantità di rifiuti non prodotti