Riduzione cuneo fiscale: codice tributo per il recupero del trattamento integrativo erogato da luglio 2020
La risoluzione n. 35 del 26 giugno 2020 istituisce il codice tributo per il recupero in F24 (codice 1701) ed F24EP (codice 170E), da parte del sostituto di imposta, della somma corrisposta ai titolari di reddito da lavoratore dipendente ed assimilati (art. 49 ad esclusione di quelli di cui al comma 2, lettera a), ed art. 50, comma 1, lettere a), b), c), c-bis), d), h-bis) e l), del TUIR) di una somma titolo di trattamento integrativo, che non concorre alla formazione del reddito, di importo pari a 600 euro per l’anno 2020 e a 1.200 euro a decorrere dall’anno 2021, alle condizioni indicate dallo stesso articolo 1 del D.L. 3/2020 e dall’articolo 128 del D.L. 34/2020.
L'art. 1 del D.L. 3/2020 ha previsto il riconoscimento della somma ai titolari di redditi da lavoro dipendente ed assimilati, se il reddito complessivo non e' superiore a 28.000 euro, nel caso in cui l'importo dell'imposta lorda fosse di importo superiore alle detrazioni di cui all'art. 13, limitazione eliminata dall'art. 128 del D.L. 34/2020. Il trattamento integrativo è rapportato al periodo di lavoro e spetta per le prestazioni rese dal 1° luglio 2020. I sostituti d'imposta riconoscono automaticamente il trattamento integrativo ripartendolo fra le retribuzioni erogate a decorrere dal 1° luglio 2020 e verificano in sede di conguaglio la spettanza dello stesso, recuperandolo, al netto delle ulteriori detrazioni previste dall'art. 2 del medesimo D.L. 3/2020.